Permesso premio al collaboratore di giustizia e principio di gradualità (Cass. pen. Sez. I n. 34317 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condizione di collaboratore di giustizia, rilevante ex art. 16-nonies decreto-legge n. 8 del 1991, non costituisce elemento sintomatico, di per sé solo, idoneo a fare ritenere superata la fase iniziale del percorso rieducativo funzionale alla concessione del permesso premio. Il tribunale di sorveglianza è tenuto a una verifica di merito sulle premesse e sull’utilità concreta del beneficio, da compiersi alla luce degli elementi forniti dalle istituzioni penitenziarie, nel rispetto del principio di gradualità. La valenza della condizione collaborativa recede quando il giudizio prognostico risulti negativo in ragione di precedenti penali e pendenze giudiziarie, dell’elevato disvalore del titolo custodiale e della vicinanza temporale all’inizio dell’espiazione definitiva.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza di permesso premio ai sensi dell’art. 30-ter legge n. 354 del 1975. Il Magistrato di sorveglianza di Roma respingeva l’istanza; il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il conseguente reclamo, rilevando che l’istante, pur avendo avviato un percorso di collaborazione con la giustizia, si trovava ancora nella fase iniziale del percorso rieducativo, il cui completamento prescindeva dalla sua condizione di collaboratore.

Avverso tale decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 30-ter Ord. pen. e 16-nonies decreto-legge n. 8 del 1991, dolendosi dell’omessa considerazione della propria peculiare posizione collaborativa e del principio di gradualità.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente le tre censure, incentrate sull’asserita incongrua valutazione della condizione di collaboratore di giustizia. Il ricorso è dichiarato infondato.

Il Collegio premette che il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che la condizione collaborativa non integrasse, da sola, un elemento sintomatico sufficiente a fare ritenere superata la fase iniziale del percorso rieducativo indispensabile per il beneficio. Il giudice di merito era dunque tenuto a verificare l’opportunità della concessione, esaminando le premesse meritorie e l’utilità concreta del beneficio, con valutazione da compiersi alla luce degli elementi forniti dalle istituzioni penitenziarie e della condizione collaborativa, con la quale occorreva confrontarsi.

Il Tribunale di sorveglianza aveva valorizzato la rilevante propensione a delinquere del condannato, desumibile da precedenti penali e pendenze giudiziarie, che legittimavano un giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative, rispetto al quale la condizione collaborativa risultava recessiva. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 25882 del 09/04/2001 e Sez. I n. 4553 del 21/06/2000.

Nel valutare meriti del beneficio e ripudio delle condotte devianti, occorre tenere conto del reato commesso, dei precedenti, delle pendenze processuali, delle informazioni di polizia, della condotta carceraria e dei risultati delle verifiche operate dalle strutture di osservazione. Il vaglio è funzionale a verificare la proficuità del beneficio e l’adesione ai valori socialmente condivisi, in termini di attualità e nel rispetto del principio di gradualità.

Nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente applicato tale principio, richiamando la storia criminale del ricorrente e le sue prospettive di risocializzazione, rispetto alle quali la condizione collaborativa non assumeva rilievo decisivo. Rilevavano l’elevato disvalore del titolo custodiale in esecuzione e la vicinanza temporale all’inizio dell’espiazione definitiva, che inducevano a ritenere opportuno un ulteriore periodo di valutazione comportamentale intramuraria.

La Corte conclude per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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