Permesso premio e reati ostativi con onere di allegazione rafforzato dopo Cartabia (Cass. pen. Sez. I n. 34034 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione del permesso premio ai condannati per reati ostativi di “prima fascia” che non collaborano con la giustizia, dopo la modifica dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le condizioni di accesso al beneficio sono divenute più gravose rispetto a quelle sussistenti a seguito della Corte costituzionale n. 253 del 2019. Il condannato deve allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, idonei a escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino. Egli deve inoltre dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di adempimento, nonché la sussistenza di iniziative a favore delle vittime nelle forme risarcitorie o della giustizia riparativa.
Il Fatto
Il magistrato di sorveglianza aveva concesso un permesso premio ai sensi dell’art. 30-ter ord. pen. a un detenuto condannato per gravi reati, tra cui associazione per delinquere di stampo mafioso e numerosi omicidi. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di sorveglianza proponeva reclamo, accolto con ordinanza del 30 aprile 2025.
Il Tribunale di sorveglianza, in accoglimento del reclamo, rilevava che, al di là della regolare condotta carceraria, della partecipazione al percorso rieducativo e della dichiarata dissociazione, non emergevano ulteriori elementi pregnanti idonei a superare la presunzione relativa di pericolosità conseguente alla mancata collaborazione. Il condannato proponeva quindi ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 30-ter ord. pen., che subordina la concessione del permesso premio a tre presupposti: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso alla coltivazione di interessi affettivi, culturali o di lavoro. Il secondo requisito va valutato con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, rilevando in senso negativo la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante.
Il Collegio richiama quindi il nuovo regime introdotto dalla riforma Cartabia, che consente i benefici penitenziari anche in assenza di collaborazione a condizione che il detenuto dimostri l’adempimento degli obblighi civili e di riparazione o l’assoluta impossibilità, alleghi elementi specifici e ulteriori e il giudice accerti iniziative a favore delle vittime. Segue poi una complessa istruttoria rafforzata, con acquisizione di informazioni sull’operatività del sodalizio, sul profilo criminale del detenuto e sulla sua posizione nell’associazione.
La Corte ribadisce che, in ossequio ai principi di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena, non può disconoscersi la rilevanza del percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto un grado di rieducazione adeguato. Sez. V n. 33693 del 2024 ha però chiarito che le condizioni di accesso sono divenute più gravose rispetto a quelle sussistenti dopo la Corte costituzionale n. 253 del 2019.
Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha spiegato con argomenti solidi le ragioni del mancato riscontro di elementi pregnanti, valutando gli esiti insoddisfacenti dell’osservazione scientifica della personalità. Il condannato ha assunto un atteggiamento di minimizzazione della propria condotta, con un lavoro di riflessione insufficiente rispetto all’eccezionale gravità dei crimini e non sintomatico di una netta e definitiva presa di distanza dall’organizzazione mafiosa.
Quanto agli obblighi riparatori, la Corte richiama Sez. I n. 37081 del 2024 e Sez. I n. 16321 del 2024, secondo cui il condannato deve dimostrare l’adempimento o l’assoluta impossibilità anche quando la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento. Il condannato non ha dedotto l’assoluta impossibilità di adempiere, limitandosi a documentare il versamento di una somma simbolica a un’associazione religiosa. Le censure sconfinano nel merito, assumendo carattere contro-valutativo estraneo al sindacato di legittimità. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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