Processo indiziario e ronde: la valutazione unitaria degli indizi legittima la custodia (Cass. pen. Sez. I n. 34035 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di gravità indiziaria il giudice cautelare deve compiere una duplice operazione: valutare dapprima ciascun elemento indiziario singolarmente considerato, per saggiarne la precisione e l’attitudine dimostrativa, e procedere poi a un esame complessivo degli indizi acquisiti. I margini di ambiguità correlati a ciascun indizio possono essere superati in una visione unitaria, che consente di attribuire il fatto illecito all’indagato anche in assenza di prova diretta, sulla base di un complesso di dati che, saldandosi logicamente, conducano a un giudizio di gravità indiziaria secondo i canoni di probabilità e le regole di comune esperienza. Il riconoscimento dell’indagato nel soggetto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, operato dal personale di polizia giudiziaria che ne abbia pregressa conoscenza, ha valore di indizio grave e preciso. Il ricorso che prospetti una lettura frammentaria e parcellizzata degli indizi è infondato.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti dell’indagato per un omicidio e connessi reati in materia di armi, commessi a Napoli il 15 marzo 2025, in un contesto ritenuto di matrice camorristica.
Secondo il Tribunale, il compendio indiziario si fondava su immagini di videosorveglianza, sul riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria e su colloqui carcerari intercorsi tra l’indagato e un congiunto. Il ricorrente deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., contestando l’assenza di elementi individualizzanti e la valenza dei singoli dati investigativi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai principi che governano il processo indiziario nella fase delle indagini preliminari. Il giudice cautelare deve anzitutto valutare l’elemento indiziario singolarmente considerato, per stabilire se presenti il requisito della precisione; solo successivamente può procedere all’esame complessivo degli indizi, per appurare se i margini di ambiguità di ciascuno possano superarsi in una visione unitaria.
Il Collegio richiama l’arresto delle Sezioni Unite n. 6682 del 04.02.1992, secondo cui l’indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto. La valutazione globale è operazione logica che presuppone la previa valutazione individuale: ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, e l’insieme può assumere un significato dimostrativo univoco, non meno qualificato della prova diretta.
Su questa cornice, la Corte rileva che l’atto di impugnazione prospetta una lettura frammentaria e parcellizzata degli elementi raccolti. Quanto alle “ronde” registrate dalle telecamere, esse si inseriscono in una sequenza di eventi rispetto alla quale assume rilievo la coincidenza tra le calzature possedute da un soggetto ripreso e quelle calzate da uno dei sicari: dato che, correlato agli ulteriori elementi, possiede valenza individualizzante.
La Corte ribadisce poi, richiamando Sez. II n. 15308 del 07.04.2010, che il riconoscimento dell’indagato nel soggetto ritratto nei fotogrammi, operato dal personale di polizia giudiziaria con pregressa conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito. Analogamente, la ritrattazione della testimone oculare non assume rilievo idoneo a escludere le precedenti dichiarazioni, ove il giudice ne dia congrua motivazione.
Infine, i colloqui carcerari confermano il movente nel contesto delle fibrillazioni sviluppatesi all’interno del clan. Il giudice non poteva limitarsi a una valutazione atomistica, dovendo verificare se la piattaforma indiziaria consentisse di attribuire i reati con alto grado di credibilità razionale. Il ricorso, che si porrebbe in contrasto con il criterio di verosimiglianza e le massime di esperienza, è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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