Competenza inderogabile Tribunale sorveglianza Roma per collaboratori di giustizia (Cass. pen. Sez. I n. 32374 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di sorveglianza la questione relativa all’incompetenza territoriale del giudice è correlata al genus dell’incompetenza funzionale dell’organo proponente e, essendo di natura funzionale e inderogabile, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, mancando nella disciplina speciale una preclusione temporale analoga a quella del giudizio di cognizione. La competenza a provvedere sulle istanze di liberazione condizionale avanzate da persona sottoposta a speciali misure di protezione per i collaboratori di giustizia appartiene in via funzionale e inderogabile al Tribunale di sorveglianza di Roma, a prescindere dal momento di presentazione dell’istanza. La deroga alle regole generali dell’art. 677, comma 1, cod. proc. pen. discende dall’art. 16-nonies, comma 8, d.l. n. 8 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 82 del 1991, che non consente distinzioni fondate sulla natura trattamentale del beneficio invocato.
Il Fatto
Il ricorrente, collaboratore di giustizia ammesso a uno speciale programma di protezione e in detenzione domiciliare dal 2012, ha presentato domanda di liberazione condizionale ai sensi dell’art. 16-nonies l. n. 82 del 1991, con riferimento a una pena oggetto di provvedimento di cumulo.
Il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto la domanda, escludendo il sicuro ravvedimento per la mancata attivazione nell’adempimento, anche parziale, delle obbligazioni civili nascenti dai reati. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies l. n. 82 del 1991 e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato d’ufficio, in via assorbente, il difetto di competenza funzionale del giudice di sorveglianza che ha emesso il provvedimento impugnato. Il Collegio ha anzitutto affermato che anche nel procedimento di sorveglianza la questione di incompetenza territoriale è correlata al genus dell’incompetenza funzionale e, come tale, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, non trovando applicazione la preclusione temporale propria del giudizio di cognizione, richiamando sul punto Sez. I n. 12564 del 20.02.2015.
Nel merito, la Corte ha ricondotto la competenza al Tribunale di sorveglianza di Roma in ragione della condizione soggettiva del ricorrente, sottoposto al programma di protezione per i collaboratori di giustizia. La regola deriva dall’art. 16-nonies, comma 8, d.l. n. 8 del 1991, che introduce un’eccezione alle regole generali di cui all’art. 677, comma 1, cod. proc. pen. e radica la competenza nel luogo del domicilio eletto ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis del medesimo decreto.
Secondo la Corte, il richiamo alle misure alternative previste dal Titolo I, Capo VI, legge n. 354 del 1975 non consente distinzioni fondate sulla natura trattamentale del beneficio: la deroga opera pertanto anche per la liberazione condizionale, con attribuzione di natura funzionale e inderogabile. Aderisce a tale lettura il precedente Sez. I n. 4930 del 27.11.2019, che giunge al medesimo esito a prescindere dal momento di presentazione dell’istanza.
La Corte ha inoltre richiamato Sez. I n. 36061 del 27.06.2019, che riconosce alla competenza funzionale del giudice di sorveglianza di Roma una vis attractiva anche sulla richiesta implicita di esecuzione della pena nel domicilio. Ne ha tratto la conferma che la qualificazione di tale competenza come mera competenza territoriale è impropria, perché essa si radica in un collegamento ordinamentale legato alla peculiare posizione del collaboratore.
Le considerazioni esposte hanno determinato l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l’esame dell’istanza di liberazione condizionale.
Nota della Redazione
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