Colloqui intimi dei detenuti: diritto all’affettività e ordine di provvedere (Cass. pen. Sez. I n. 32376 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
I colloqui intimi con il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente stabile costituiscono espressione del diritto all’affettività della persona detenuta, tutelato dagli artt. 27 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 18 Ord. pen. nella parte in cui non prevede l’ammissione ai colloqui senza controllo a vista del personale di custodia, la relativa pretesa non è una mera aspettativa, ma un diritto soggettivo. Ne consegue l’ammissibilità del reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. e la legittimità dell’ordine di provvedere rivolto all’Amministrazione penitenziaria ex art. 69 l. 354/75. Il diniego è consentito solo per ragioni di sicurezza, di mantenimento dell’ordine e della disciplina, di pericolosità sociale o giudiziarie, non per generiche difficoltà logistiche.

Il Fatto

Il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva accolto il reclamo del difensore di un detenuto, ristretto presso una casa di reclusione, avverso il diniego opposto dalla direzione del carcere all’autorizzazione a svolgere colloqui intimi con la moglie. Il provvedimento, adottato in attuazione della sentenza n. 10/2024 della Corte costituzionale, consentiva un colloquio visivo intimo senza controllo a vista, con spazi e modalità da individuare a cura della direzione ed entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva i reclami del Procuratore della Repubblica e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Avverso tale ordinanza il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 35-bis Ord. pen. con riferimento alla citata pronuncia costituzionale.

La Motivazione della Corte

La Cassazione respinge il ricorso e ricostruisce il perimetro del diritto. La Corte costituzionale n. 10/2024 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 18 Ord. pen. nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente stabile senza il controllo a vista del personale di custodia. La libertà di godimento delle relazioni affettive è un diritto costituzionalmente tutelato: lo stato di detenzione può comprimerne le modalità di esercizio, ma non annullarlo con una previsione astratta e generalizzata, che non tenga conto delle condizioni individuali e delle prospettive di risocializzazione, perché ciò lede la dignità della persona.

Il controllo visivo assoluto e inderogabile è stato ritenuto compressione sproporzionata e irragionevole della dignità del detenuto e della libertà della persona legata da una stabile relazione affettiva, estranea al reato e alla condanna. Il vulnus ai rapporti familiari e alla personalità si verifica solo se non è giustificato da ragioni di sicurezza, di ordine e disciplina, di pericolosità sociale o da ragioni giudiziarie.

Su questa base la Corte qualifica la richiesta del detenuto come diritto soggettivo e non come mera aspettativa, citando in senso conforme Sez. I n. 8 dell’11/12/2024, dep. 2025, Sbordone. Da ciò discende l’ammissibilità del reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. e la legittimità dell’ordine di provvedere impartito all’Amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 69 l. 354/75.

Nel merito, l’ordinanza impugnata è rispettosa della pronuncia costituzionale: il Tribunale ha confermato la decisione del magistrato di sorveglianza con motivazione adeguata e priva di vizi logici, valorizzando la regolare condotta del detenuto, l’assenza di concreti elementi di attuale pericolosità e l’assenza di controindicazioni al colloquio con la moglie, con la quale già svolge regolari colloqui da anni. Il Ministero non contesta in modo specifico tali valutazioni e, in modo contraddittorio, auspica un permesso premio, che presuppone l’assenza di pericolosità sociale.

Le difficoltà logistiche dedotte risultano generiche, non riferite alla concreta situazione del carcere di ristretto, sicché non si comprende cosa impedisca di eseguire quanto indicato nel termine. Rileva, infine, che il DAP, con l’obiettivo di dare piena attuazione al diritto all’affettività, ha ritenuto improcrastinabile l’emanazione di apposite linee guida operative. Il ricorso è respinto senza condanna alle spese, trattandosi di parte pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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