Permesso per residenza elettiva senza visto: irrilevante il requisito formale (TAR Puglia n. 1507 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per residenza elettiva, disciplinato dall’art. 11, comma 1, lett. c-quater), d.P.R. n. 394/1999, non presuppone la titolarità di un visto di ingresso rilasciato per la medesima causale. La norma non richiede espressamente alcun visto in corso di validità e la valutazione dell’Amministrazione deve incentrarsi sui requisiti sostanziali indicati dal punto 13 dell’Allegato A del D.M. 11 maggio 2011: disponibilità abitativa e risorse economiche autonome, stabili e regolari, non inferiori al triplo dell’importo annuo della tabella A della direttiva ministeriale 1 marzo 2000. Alla posizione del titolare di pensione percepita in Italia va equiparata quella dello straniero che, pur percependo la pensione all’estero, disponga di ampie risorse economiche e di alloggio. Il requisito formale del visto specifico assume carattere recessivo rispetto al comprovato possesso dei requisiti sostanziali.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino statunitense, faceva regolare ingresso in Italia in regime di esenzione dal visto, provenendo dagli Stati Uniti e transitando nell’area Schengen. Pochi giorni dopo acquistava, con il coniuge, un immobile da destinare a residenza. Entro i novanta giorni consentiti presentava, tramite kit postale, istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, allegando documentazione immobiliare, reddituale e assicurativa.
La Questura comunicava i motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e, quindi, decretava l’irricevibilità e l’archiviazione dell’istanza ex artt. 11 e 12 d.P.R. n. 394/1999, rilevando l’assenza di un visto per residenza elettiva, con contestuale segnalazione al Prefetto per la verifica dei presupposti dell’espulsione. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, ottenendo in sede cautelare la sospensione dell’efficacia dell’atto con ordinanza n. 46/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma integralmente, in sede di merito, il contenuto dell’ordinanza cautelare, rilevando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il thema decidendum concerne la necessità o meno di un visto di ingresso per residenza elettiva ai fini del rilascio del titolo, per lo straniero già regolarmente presente sul territorio.
Il percorso argomentativo muove dalla formulazione letterale dell’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 394/1999, che elenca i motivi autonomi di rilascio del permesso ulteriori rispetto a quelli indicati nel visto d’ingresso. La lett. c-quater) contempla la residenza elettiva a favore dello straniero titolare di pensione percepita in Italia, senza prescrivere alcun visto specifico. Da qui la conclusione che la norma non richiede la titolarità di un visto in corso di validità né un visto di ingresso per la medesima causale.
Il Collegio richiama l’insegnamento secondo cui alla posizione del titolare di pensione va equiparata quella di chi possiede ampie risorse economiche e disponibilità abitativa ai sensi del D.M. 11 maggio 2011 (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 22 dicembre 2022, n. 2849). Dal combinato disposto della norma regolamentare e del punto 13 dell’Allegato A si ricava che il titolo è destinato a chi sia in grado di mantenersi autonomamente, senza attività lavorativa, fornendo garanzie documentate su alloggio e risorse non inferiori al triplo dell’importo annuo della tabella A (TAR Piemonte, Sez. I, 17 luglio 2023, n. 687).
La decisione della Questura appare pertanto illegittima e irragionevole, perché contrasta con il quadro normativo e giurisprudenziale e imporrebbe al ricorrente di rientrare nel Paese d’origine per poi fare reingresso, pur disponendo dei requisiti sostanziali (Cons. Stato, Sez. III, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 118). Nel caso concreto il ricorrente ha dimostrato di percepire una pensione di oltre 40.000 euro annui, di disporre di ingenti risorse economiche in cointestazione con il coniuge e della disponibilità abitativa in Italia.
Il dato formale della mancanza dello specifico visto è dunque ritenuto elemento recessivo rispetto al comprovato possesso dei requisiti, trattandosi di tipologia di permesso che può prescindere da quel titolo. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato; le spese sono compensate in ragione della novità fattuale della controversia.
Nota della Redazione
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