Variante accelerata al PAI legittima per rischio frana R4 e discrezionalità tecnica (TAR Puglia n. 1506 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La modifica della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico, disposta dal Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell’art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, può derivare anche da soli approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, senza che sia necessario un previo evento di dissesto. La valutazione demandata all’Autorità tutoria costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità o del travisamento dei fatti. Il rispetto delle garanzie partecipative di cui all’art. 68, comma 4-ter, è assicurato dalla pubblicazione dell’avviso e dalla consultazione degli interessati, anche quando le osservazioni pervengano tardivamente. Non sussiste difetto di istruttoria ove gli esiti della verificazione confermino le conclusioni tecniche dell’amministrazione procedente.

Il Fatto

Tre società, proprietarie di aree parzialmente edificate nel centro abitato di un comune, già classificate R2 e inserite in un piano di insediamento residenziale pubblico, impugnavano il decreto con cui il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale aveva approvato la modifica definitiva di perimetrazione e classificazione del PAI, attribuendo alle loro aree la classe R4 – rischio molto elevato.

Le ricorrenti lamentavano carenza di istruttoria, illogicità ed errore di fatto, sostenendo che i loro terreni fossero esterni al perimetro interessato dalle cavità antropiche, distanti oltre un chilometro e caratterizzati da substrato geologico compatto. Proponevano ricorso e motivi aggiunti, chiedendo anche l’annullamento degli atti presupposti. Una prima sentenza della sezione dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; il Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8516/2023, annullava con rinvio, ritenendo sussistente la giurisdizione amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero e la richiesta di estromissione del Comune, rilevando che entrambi avevano adottato atti impugnati e lesivi. Nel merito, richiama l’art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, che consente la modifica accelerata dei piani stralcio in presenza di interventi di mitigazione, di nuovi eventi di dissesto o di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo.

La norma, osserva il Collegio, mira a fronteggiare tempestivamente sopravvenute criticità, il cui apprezzamento è rimesso all’Autorità tutoria con valutazione di ampia discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale resta perciò circoscritto alla manifesta illogicità e al travisamento dei fatti, nella specie non ravvisabili.

La variante risulta giustificata dall’esigenza di prevenire futuri danni e dai nuovi elementi informativi forniti dal Comune: lo studio geomorfologico aveva segnalato criticità da frana e presenza di cavità antropiche, con proposta di introdurre il livello R4 in corrispondenza degli ambienti caveali e R2 per le aree di versante. La procedura partecipativa è stata attivata con decreto e avviso pubblicato in G.U. e sul B.U.R.P., con consultazione dei soggetti interessati.

Il Tribunale valorizza gli esiti della verificazione disposta con ordinanza istruttoria. Il verificatore ha concluso che le aree non sono esterne al perimetro del buffer e non presentano substrato compatto senza rischio di frana; il versante, già nello stato attuale, presenta elevato rischio di franamento in caso di sisma, con condizioni di stabilità precarie anche dopo gli interventi di stabilizzazione. Gli ulteriori studi dei consulenti di parte, pur migliorativi del modello geologico, presentano carenze e incongruenze che ne inficiano l’affidabilità.

Quanto alle garanzie partecipative, le osservazioni della ricorrente, ancorché tardive, sono state esaminate e hanno condotto a un sopralluogo congiunto e alla richiesta di approfondimenti rimasta senza esito. Nessuna carenza di istruttoria è dunque configurabile. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione integrale delle spese, comprese quelle di verificazione, liquidate in favore del verificatore e poste per metà a carico delle ricorrenti e per metà dell’Autorità di bacino.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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