Conferenza di servizi, silenzio assenso sui pareri ma non sulla decisione finale (TAR Sicilia n. 3221 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella conferenza di servizi occorre distinguere la determinazione conclusiva dai pareri endoprocedimentali espressi al suo interno. Il silenzio assenso dell’art. 14-ter, comma 7, secondo periodo, l. n. 241/1990 opera solo sugli apporti delle amministrazioni partecipanti e non sulla decisione finale, che l’amministrazione procedente deve adottare in modo espresso e motivato. Il termine di conclusione della conferenza non è perentorio e il suo decorso non comporta l’inefficacia della determinazione finale né la perdita del potere di provvedere. Restano invece inefficaci i soli pareri tardivi, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990. L’accordo urbanistico ex art. 32 l.r. Sicilia n. 19/2020 costituisce esercizio di una facoltà e non di un obbligo, non coercibile né perfezionabile per silentium.
Il Fatto
Una società attiva nella grande distribuzione presenta al Comune un progetto ex art. 32 l.r. n. 19/2020, articolato in due fasi: la realizzazione di una media struttura di vendita con magazzino su aree proprie e il successivo completamento di una strada pubblica prevista dal P.R.G. ma mai eseguita, su aree di terzi. L’amministrazione attiva una conferenza di servizi istruttoria per verificare la fattibilità dell’iniziativa.
Dopo 785 giorni dall’istanza, il Comune chiude la conferenza con esito negativo, qualificando l’area come zona bianca per decadenza dei vincoli espropriativi e rilevando che l’interesse pubblico sarebbe realizzato solo parzialmente. La società impugna gli atti e, dopo la riapertura del procedimento e una nuova nota di conferma del diniego, propone motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra determinazione finale e apporti endoprocedimentali. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. IV n. 6502 del 2025), esclude che il silenzio assenso possa estendersi alla decisione conclusiva: l’art. 20, comma 1, l. n. 241/1990 viene disinnescato quando l’amministrazione indichi la conferenza, e l’art. 2, comma 8-bis sanziona con l’inefficacia solo i pareri giunti dopo l’ultima riunione. Ne deriva che il termine finale non è perentorio e non fa perdere il potere di provvedere; la parte può semmai attivare il rimedio contro il silenzio inadempimento e allegare il danno da ritardo.
La formula di chiusura del verbale del 15 marzo 2023 è qualificata come mera espressione di stile, riferita alla singola seduta. Il diniego, atto plurimotivato, si regge sulla valutazione dell’insufficiente soddisfacimento dell’interesse pubblico: l’accordo urbanistico richiede un valore urbanistico aggiunto motivato, che il progetto non esprime, e resta espressione di discrezionalità non coercibile.
Quanto alla zona bianca, la decadenza del vincolo non produce reviviscenza della destinazione precedente: l’area resta assimilata a quella priva di pianificazione sino alla nuova regolamentazione. Il Collegio riconosce però la tardività del rilievo tecnico introdotto solo nella riunione interna di agosto 2024, ma la ritiene non decisiva per l’esito, data l’autonomia della ragione assorbente.
Respinti anche i motivi su ristrutturazione edilizia e urbanistica ex art. 4 l.r. n. 16/2016 (presupposti non provati) e sulla qualificazione della struttura commerciale come opera di pubblica fruizione, il Tribunale rigetta ricorso e motivi aggiunti, compensando le spese.
Nota della Redazione
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