Permesso in sanatoria e vicinitas richiedono pregiudizio concreto non mera collocazione (Cons. Stato n. 2594 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di impugnazione dei titoli autorizzatori edilizi la legittimazione e l’interesse al ricorso sono condizioni dell’azione distinte e autonome. Il criterio della vicinitas individua la legittimazione, ma non dimostra da solo, in modo automatico, la sussistenza dell’interesse, che va inteso come pregiudizio specifico, concreto e attuale derivante dall’atto impugnato. Il giudice accerta d’ufficio entrambe le condizioni. La mera collocazione materiale delle opere non è sufficiente a fondare l’interesse quando l’assetto dei luoghi risulti consolidato da decenni e i titoli siano divenuti inoppugnabili prima dell’acquisto del ricorrente. La clausola “fatti salvi i diritti dei terzi”, espressione del principio dell’art. 11, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, rimette le controversie tra vicini al giudice civile.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con un complesso alberghiero, ha impugnato davanti al T.R.G.A. di Trento il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune, insieme agli atti presupposti e consequenziali. Deducendo di perdere la vista sul lago e il panorama, ha articolato censure di violazione della normativa provinciale in materia di regolarizzazione degli abusi risalenti, di difetto di partecipazione procedimentale, di carenza istruttoria e di incompetenza dell’organo.

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse e ha condannato il ricorrente alle spese. Proposto appello, la società proprietaria della struttura e il Comune hanno resistito, eccependo l’assenza di un interesse concreto e attuale e l’insussistenza di alcun pregiudizio derivante dai provvedimenti di mera regolarizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio per trattazione congiunta ad altro ricorso, richiamando l’art. 73 c.p.a., che consente il differimento solo per casi eccezionali da riportare nel verbale, e rilevando che si tratta di udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Nel merito, la questione preliminare e potenzialmente assorbente riguarda l’interesse ad agire. L’appellante lo fonda su due profili: l’abuso insisterebbe in parte sulla sua proprietà e già oggi deturperebbe il panorama. Il Consiglio di Stato non condivide questa lettura.

Richiamando il principio dell’Adunanza plenaria n. 22 del 9 dicembre 2021, la Sezione ribadisce che la vicinitas non vale da sola e in automatico a dimostrare l’interesse al ricorso. Il giudice deve accertare anche d’ufficio la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione. Non è quindi sufficiente la materiale collocazione delle opere.

La decisione si fonda su un’ulteriore e più incisiva considerazione. L’inammissibilità non dipende dalla negazione del rapporto di vicinato, ma dal fatto che il gravame tende a rimettere in discussione un assetto dei luoghi consolidato da alcuni decenni, con atti divenuti inoppugnabili prima dell’acquisto dell’immobile da parte dell’appellante. Il manufatto risulta cristallizzato nella sua configurazione quanto meno dal 1986, mentre l’acquisto è del 1993: nessuna utilità concreta e attuale può quindi derivare dall’eventuale annullamento.

Il Collegio conferma inoltre che non spetta al Comune né al giudice amministrativo dirimere le controversie civili tra vicini, posto che i titoli edilizi sono rilasciati “fatti salvi i diritti dei terzi”, clausola applicativa del principio dell’art. 11, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. L’appello è respinto, con conferma dell’inammissibilità e condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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