Permesso di soggiorno per cure mediche e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 862 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando lo straniero non deduce l’interesse legittimo a effettuare determinate cure sul territorio nazionale, ma adduce la lesione del diritto alla salute prospettando come indefettibile la prosecuzione della terapia in Italia, la controversia ha ad oggetto la salute quale valore primario incomprimibile della persona. La posizione del privato è pertanto qualificabile come diritto soggettivo e la relativa tutela appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. A identico esito conduce il disposto dell’art. 3, comma 1, lett. d-bis), del decreto-legge n. 13 del 2017, che ha devoluto alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione la cognizione delle controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e revoca dei permessi di soggiorno di cui all’art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero, aveva chiesto alla Questura di Catania il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera d-bis), d.lgs. n. 286/1998. L’amministrazione ha respinto l’istanza ritenendo carente la documentazione sanitaria attestante il tipo di patologia, la sua particolare gravità, l’impossibilità di effettuare le cure nel Paese di origine, il grave pregiudizio alla salute derivante dal rientro, nonché la durata della cura e dell’eventuale degenza.

Avverso il diniego il ricorrente ha proposto ricorso al TAR, deducendo violazione e falsa applicazione della norma e eccesso di potere, e lamentando che l’amministrazione avrebbe omesso ogni valutazione alla stregua del principio di tutela del diritto alla salute. Il Ministero dell’Interno si è costituito eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta direttamente l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. Il ricorrente fonda la domanda sul diritto alla salute di cui è titolare, evidenziando che l’allontanamento dal territorio italiano determinerebbe la sospensione di cure necessarie e indifferibili.

Il discrimine è tracciato con chiarezza. Quando non viene in rilievo l’interesse legittimo ad effettuare determinate cure sul territorio nazionale, ma lo straniero adduce la lesione del diritto alla salute prospettando come indefettibile la prosecuzione della terapia in Italia, in quanto trattamento continuativo essenziale per la conservazione del suo equilibrio psico-fisico, la controversia ha ad oggetto la salute quale valore primario incomprimibile della persona. Ne deriva la qualificazione della posizione del privato come diritto soggettivo e la riconduzione della tutela alla giurisdizione del giudice ordinario.

A supporto il TAR richiama un orientamento consolidato: TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 22.09.2023, n. 253; TRGA Trento 3 febbraio 2022 n. 20; TAR Liguria, Sez. II, 28 maggio 2021 n. 490; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 26 giugno 2017 n. 1444. Alle medesime conclusioni conduce il disposto dell’art. 3, comma 1, lett. d-bis), del decreto-legge n. 13 del 2017, che ha devoluto alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione istituite presso i Tribunali ordinari la cognizione delle controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e revoca dei permessi di soggiorno per cure mediche (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 20 maggio 2022 n. 493).

Nel caso di specie la posizione soggettiva azionata ha dunque natura di diritto soggettivo, con conseguente inammissibilità del ricorso. Il Collegio compensa le spese di lite per la considerazione complessiva della fattispecie. Rigetta inoltre l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiamando l’orientamento costante secondo cui a fronte di una pronuncia di inammissibilità l’istanza deve essere respinta (Cons. Stato, Sez. II, 1° febbraio 2024, n. 1009; TAR Lombardia Milano, Sez. V, 10 giugno 2024, n. 1753).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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