Nessun risarcimento per tariffe sanitarie illegittime in contesto normativo incerto (TAR Sicilia n. 861 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione. Ai fini dell’accertamento della colpa occorre una indagine penetrante sul comportamento complessivo dell’amministrazione, non essendo sufficiente il mero dato obiettivo dell’illegittimità dell’atto. Costituisce fattore esimente il contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione e applicazione delle norme di riferimento, unitamente alla formulazione ambigua delle disposizioni e alla complessità del quadro fattuale. Il risarcimento presuppone inoltre la dimostrazione, secondo un giudizio prognostico di probabilità vicina alla certezza, della spettanza del bene della vita che si assume leso, non essendo risarcibile qualsiasi perdita economica ma solo quella ingiusta ai sensi dell’art. 2043 cod. civ..

Il Fatto

Una casa di cura privata, accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Regionale, aveva impugnato il decreto assessoriale con cui la Regione Siciliana aveva rideterminato al ribasso le tariffe per le prestazioni di ricovero diurno. Il ricorso era stato rigettato dal TAR con una prima sentenza, poi riformata dal C.G.A.R.S., che aveva annullato il decreto per difetto di istruttoria e di motivazione, sull’assunto che la fissazione delle tariffe fosse avvenuta al di fuori del procedimento e dei presupposti previsti dall’art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992 e dall’art. 1, comma 170, legge n. 311/2004.

Passata in giudicato la pronuncia di annullamento, la struttura ha agito per il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto dell’applicazione del decreto illegittimo. La tesi attorea era che, a fronte di tariffe più basse, la casa di cura avesse dovuto erogare un volume maggiore di prestazioni per raggiungere il tetto di spesa, sostenendo costi incrementali quantificati per gli anni dal 2008 al 2012. L’Assessorato si è costituito deducendo l’infondatezza; l’azienda sanitaria provinciale, intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il decreto tariffario è stato oggetto di pronunce giurisprudenziali divergenti. Ricostruisce il quadro normativo: le tariffe sono determinate all’esito del procedimento di cui all’art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992, mentre il D.M. 12 settembre 2006 è stato annullato dal Consiglio di Stato con la decisione n. 1205/2010 per difetto di istruttoria, ma la relativa disciplina è stata recepita dalla legge finanziaria del 2006 e ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale n. 94 del 2009.

Il Tribunale registra due orientamenti sul decreto regionale: quello che ne afferma l’illegittimità per mancanza di adeguata istruttoria sulle tariffe e quello che lo ritiene legittimo in quanto adottato in attuazione del Piano di rientro, con efficacia vincolante ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. b), legge n. 296/2006. Il secondo indirizzo è stato disatteso dal C.G.A.R.S., ma le oscillazioni giurisprudenziali evidenziano un quadro di riferimento equivoco.

Su questa base il Collegio esclude la colpa dell’amministrazione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, ribadisce che la responsabilità per danno da provvedimento illegittimo non può fondarsi sul solo dato obiettivo dell’illegittimità, dovendosi dimostrare la negligenza o l’imperizia. Tra le ipotesi esimenti figura proprio l’esistenza di contrasti giurisprudenziali e la formulazione ambigua delle disposizioni. L’amministrazione ha adottato il decreto in attuazione del Piano di rientro, con una scelta che parte della giurisprudenza ha ritenuto legittima, e la ricorrente non ha allegato specifici profili di colpa.

Il rigetto si fonda anche su un autonomo rilievo oggettivo: manca la prova della spettanza del bene della vita. La stessa sentenza che aveva dichiarato illegittimo il decreto precisava che il vizio istruttorio non implica l’irrazionalità delle valutazioni tariffarie, rispondenti a esigenze di compatibilità con il quadro della finanza pubblica. Il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento e richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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