Commissario ad acta non detrae aliunde perceptum nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 863 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può integrare il contenuto del giudicato del giudice ordinario, né pronunciarsi su questioni che esulano dalla mera esecuzione del decisum. La pretesa di detrarre dal risarcimento il cd. aliunde perceptum costituisce questione di merito devoluta al giudice ordinario e, ove non ivi dedotta, non può essere riproposta in sede esecutiva. È pertanto nulla, per violazione del giudicato, la deliberazione del commissario ad acta che operi tale detrazione, con conseguente reiterazione dell’obbligo di corretta esecuzione in capo al commissario stesso.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 646/2022 della Corte d’Appello di Catania, sezione lavoro, che ha dichiarato il loro diritto di essere assunti dal Comune in virtù dell’art. 3 della Legge Regionale 1982/n 93 a far data dall’8.8.2002, con inquadramento nel livello C1 del CCNL di comparto, e ha condannato l’ente a risarcire il danno nella misura delle retribuzioni non corrisposte dal 13.3.2003 al 27.10.2007, oltre interessi e rivalutazione.
Con sentenza n. 1923/2024, confermata in appello dal CGARS n. 904/2024, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Comune di conformarsi al giudicato, nominando commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle autonomie locali. Il commissario delegato ha chiesto chiarimenti in ordine alla posizione di uno dei ricorrenti, già dipendente comunale nel periodo di riferimento con qualifica inferiore, ritenendo di dover detrarre quanto allo stesso già corrisposto a titolo retributivo. Il ricorrente ha proposto reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. avverso la deliberazione commissariale n. 4 del 13.12.2024, che gli ha liquidato € 20.072,19 in luogo di € 116.524,80.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le proprie precedenti statuizioni e la pronuncia del CGARS n. 904/2024 per respingere la pretesa di detrarre dal risarcimento il cd. aliunde perceptum. Si tratta di questione giuridica che esula dal giudizio di ottemperanza e che avrebbe dovuto essere sottoposta alla cognizione del giudice ordinario e da questi risolta.
Il principio è enunciato con nettezza: ove ciò non sia avvenuto, l’amministrazione non può chiedere al giudice amministrativo chiamato a dare esecuzione al giudicato del giudice ordinario una integrazione del contenuto della decisione da ottemperare. La sentenza del giudice ordinario, peraltro, non fa alcuna menzione della questione sollevata in sede di ottemperanza.
La deliberazione commissariale, nella parte in cui ha detratto le somme asseritamente già corrisposte, si pone dunque in contrasto con il giudicato e con la sentenza n. 1923/2024, anch’essa passata in giudicato. Il Collegio valorizza inoltre il compendio probatorio richiamato dalla Corte d’Appello, dal quale emerge che il reclamante non ha svolto attività lavorativa fino all’assunzione presso la Provincia Regionale di Catania in data 7.10.2007.
Il reclamo è pertanto accolto, con dichiarazione di nullità della deliberazione avversata in parte qua, in quanto adottata in violazione del giudicato. Ne consegue la reiterazione dell’obbligo in capo al commissario ad acta di dare tempestiva e corretta esecuzione alla sentenza n. 646/2022 della Corte d’Appello di Catania, anche nei confronti del reclamante.
Nota della Redazione
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