Rinnovo permesso soggiorno richiede valutazione fatti sopravvenuti e radicamento familiare (TAR Emilia-Romagna n. 130 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul diniego o sul rinnovo del permesso di soggiorno il giudice amministrativo valuta anche i fatti sopravvenuti, ancorché non esistenti e non conoscibili al momento dell’adozione dell’atto, operando un giudizio sul rapporto e non sulla sola legittimità formale del provvedimento, perché vengono in rilievo diritti fondamentali della persona. L’Amministrazione, prima di negare il titolo di soggiorno, deve esaminare in concreto la natura e l’effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno e i legami sociali e lavorativi, nonché verificare in contraddittorio la possibile concessione di altro titolo, ai sensi dell’art. 5, commi quinto e nono, d.lgs. n. 286/1998. Il diniego che ometta tale esame è illegittimo e va annullato. La tutela dei legami familiari trova copertura anche nell’art. 8 CEDU, norma interposta ex art. 117, primo comma, Cost.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina extracomunitaria, ha impugnato il decreto con cui il Prefetto ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. L’Amministrazione riteneva non dimostrata l’iscrizione all’anno accademico di riferimento né la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento.
La ricorrente deduceva la violazione delle norme sul contraddittorio procedimentale e sulla valutazione complessiva del suo inserimento sociale, lavorativo e familiare, essendo stata adottata da cittadini italiani prima dell’atto impugnato. In sede cautelare il Tribunale accoglieva la domanda con ordinanza n. 37/2023, rilevando il positivo inserimento socio-economico. La Prefettura, in prossimità del merito, eccepiva la cessazione della materia del contendere per essere in corso il rilascio del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente la permanenza dell’interesse alla decisione, non essendo stato ancora rilasciato alcun titolo di soggiorno in favore della ricorrente. L’eccezione di cessazione della materia del contendere è dunque superata dall’assenza del provvedimento favorevole.
Nel merito il ricorso è fondato. A prescindere dalla spettanza del titolo per motivi di studio, risulta violato l’art. 5, commi quinto e nono, d.lgs. n. 286/1998, che impone di tener conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, dei legami con il Paese d’origine e della durata del soggiorno, richiamando il Collegio la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 8018 del 2022.
La ricorrente ha comprovato significativi legami familiari, essendo stata adottata con provvedimento anteriore all’atto impugnato da cittadini italiani, e un positivo inserimento socio-economico, per l’assunzione a tempo indeterminato quale socia di cooperativa. Il Tribunale condivide l’orientamento secondo cui rilevano anche i fatti sopravvenuti, in una logica di giudizio sul rapporto, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 5498 del 2023.
Ne consegue il mancato esame, da parte della Questura e della Prefettura, delle circostanze che avrebbero potuto determinare il rilascio di altro titolo di soggiorno, per motivi familiari o di attesa occupazione, e comunque la spettanza del titolo in ragione della tutela dei vincoli familiari garantita dall’art. 8 CEDU quale norma interposta ex art. 117, primo comma, Cost. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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