Rinuncia al ricorso e sopravvenuto difetto di interesse: improcedibilità (TAR Lombardia n. 3051 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso vincola il giudice, che non può scrutinare il merito né procedere d’ufficio, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La compensazione delle spese è giustificata dall’andamento complessivo della causa e dalla natura in rito della decisione. La richiesta di dare atto a verbale della presenza del difensore non è accoglibile, essendo venuto meno il presupposto normativo della trattazione da remoto.
Il Fatto
Una società tra professionisti operante nel settore dei servizi sanitari in Regione Lombardia ha impugnato la delibera della Giunta regionale con cui sono state approvate le linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core. Unitamente a tale atto ha impugnato l’avviso di procedura comparativa indetto dall’AREU per la predisposizione di un elenco di medici idonei a incarichi libero professionali, e la successiva delibera che ne ha definito gli esiti, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.
La società ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili. Il TAR, in sede cautelare, ha accolto la domanda sospendendo la delibera regionale limitatamente alle parti in cui si disponeva il divieto di autorizzare nuovi contratti di esternalizzazione. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato atto di rinuncia per sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese; la Regione ha aderito per accettazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitempo la richiesta, formulata dalla ricorrente e dalla resistente, di dare atto a verbale della presenza dei rispettivi difensori. La richiesta non è accoglibile: l’art. 7-bis del decreto-legge n. 105/2021, introdotto dalla legge di conversione n. 126/2021, ha previsto la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza soltanto fino al 31 marzo 2022, termine ampiamente decorso.
Nel merito il Collegio rileva che la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. La Regione ha sottoscritto la medesima dichiarazione per accettazione, senza opporsi alla rinuncia e aderendo alla compensazione.
Il Tribunale richiama l’orientamento univoco secondo cui, in presenza di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 7553 del 2022 e TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 355 del 2024.
Ne consegue che, in virtù della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata in atti, il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese sono compensate in considerazione dell’andamento complessivo della causa e della natura in rito della decisione.
Nota della Redazione
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