L’interesse al rinnovo del permesso di soggiorno va allegato e motivato in giudizio (TAR Emilia-Romagna n. 359 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, l’interesse a ricorrere deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità e consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata ottenibile con la pronuncia richiesta. La generica dichiarazione di persistenza dell’interesse alla decisione, priva di motivazione e non accompagnata dall’allegazione dei requisiti soggettivi e dei presupposti oggettivi attualmente posseduti, non è idonea a dimostrare la procedibilità del ricorso. Poiché l’eventuale annullamento del diniego non attribuisce “ora per allora” il bene della vita, ma impone un nuovo esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione su dati attuali, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino tunisino, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Modena, il 27 settembre 2018, ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata il 5 marzo 2016. Il diniego si fondava sulla carenza di redditi o mezzi di sostentamento e su un arresto subito in Francia nel gennaio 2016 per il trasporto di due stranieri privi di documenti.

Il ricorso, notificato il 5 aprile 2021, deduceva la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, per non essere stato concesso il titolo per attesa occupazione, e la violazione del principio di proporzionalità in relazione al fatto criminoso richiamato. La domanda cautelare era respinta e la causa, dopo una lunga inerzia delle parti, era iscritta nel ruolo aggiunto per verificare la persistenza dell’interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione di rito rilevata d’ufficio, previamente segnalata alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.: la possibile improcedibilità del ricorso. Il thema decidendum non riguarda quindi il merito del diniego, ma la sussistenza di un interesse processuale concreto e attuale.

Il Tribunale richiama il principio di leale collaborazione tra parti e giudice, sancito dall’art. 2 c.p.a., e rileva che nel ruolo aggiunto, finalizzato allo smaltimento dell’arretrato e alla ragionevole durata del processo, sarebbe stato onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni oggettive della persistenza di un’utilità concreta. La dichiarazione depositata il 21 gennaio 2025, con cui il difensore si limitava a confermare l’interesse e a chiedere la fissazione dell’udienza, non soddisfa tale esigenza.

La decisione si fonda su una pluralità di indici univoci: l’assenza di depositi successivi alla fase cautelare; la natura del provvedimento impugnato, destinato a effetti temporanei o a essere superato da successive vicende amministrative; il giudicato cautelare sfavorevole, non appellato; l’assenza di domanda risarcitoria o di riserva di proporla. A sostegno, il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, n. 1419 del 2025, secondo cui l’interesse a ricorrere deve consistere in un’utilità diretta e immediata, non essendo sufficiente il riferimento a pretese astratte.

Il Tribunale sottolinea che l’interesse pretensivo al rinnovo non troverebbe comunque soddisfacimento diretto per effetto dell’eventuale annullamento: sarebbe necessario un nuovo esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, da svolgersi su dati e accertamenti attuali, non potendosi ipotizzare un’attribuzione “ora per allora” del bene della vita. La parte avrebbe dovuto allegare la sussistenza attuale dei requisiti, senza neppure dare conto della condizione dello straniero a oltre nove anni dalla scadenza del titolo e a circa sette dal diniego.

In applicazione degli artt. 116, secondo comma, c.p.c., 64, comma 4, c.p.a. e 84, comma 4, c.p.a., il Collegio desume dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse e dichiara il ricorso improcedibile. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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