Assegnazione carta docente al docente precario: l’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro spetta al TAR (TAR Lombardia n. 3475 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario di lavoro, che riconosce al docente precario il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici pregressi, è suscettibile di esecuzione dinanzi al giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, è tenuta a dare integrale esecuzione al dictum giudiziale. In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin da ora il commissario ad acta, individuato preferibilmente in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di euro 1.000,00.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione ma a tale notifica non era seguito alcun adempimento. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Dagli atti di causa risultava, infatti, che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio, ed era stata notificata al Ministero presso la sede reale. Era, inoltre, inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l’Amministrazione avesse provveduto.
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, disponendo la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore. L’ottemperanza è stata estesa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente, in conformità alla decisione del giudice del lavoro.
Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, quale organo ausiliario del giudice. Al commissario è stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata per porre in essere tutti gli atti necessari, con facoltà di ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stata prevista la liquidazione di alcun compenso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole nella misura di euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione ha tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore in una causa seriale, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di entità delle somme da liquidare.
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Nota della Redazione
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