Adeguamento tariffe socio-sanitarie disabili: necessari confronto e istruttoria (TAR Piemonte n. 902 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione delle tariffe per i servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali a favore di persone con disabilità, quanto alla quota sociale di competenza comunale, non può prescindere da un effettivo confronto con le rappresentanze dei gestori delle strutture accreditate e da un’adeguata istruttoria sull’aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del CCNL di categoria. Il Comune conserva un proprio spazio di autonomia decisionale e finanziaria sulla quota sociale, non essendo la materia di esclusiva competenza regionale. L’incremento tariffario deve essere parametrato all’intervenuto aumento del costo del lavoro, pur potendo essere riconosciuto in modo scalare e progressivo, senza che il rinnovo contrattuale possa essere disatteso. È illegittima la delibera che fissa un incremento meramente analogico a quello regionale sulla quota sanitaria, ove assunto senza istruttoria e senza coinvolgimento delle rappresentanze.
Il Fatto
Le cooperative ricorrenti, iscritte alla Sezione B dell’Albo dei prestatori di servizi socio-sanitari del Comune di Torino, gestiscono servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità. Con distinti ricorsi, poi riuniti, hanno impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 826 del 19.12.2024 e gli atti connessi, con cui è stata approvata la nuova convenzione tra il Comune e l’ASL per il biennio 2025-2026.
Oggetto di contestazione è l’adeguamento tariffario della sola quota sociale nella misura massima del 3,5%, limitato ai servizi residenziali e disposto in analogia all’incremento regionale della quota sanitaria. Le ricorrenti lamentano l’assenza di un effettivo confronto con le rappresentanze e di un’istruttoria sull’aumento del costo del lavoro derivante dal nuovo CCNL, nonché l’insufficienza dell’incremento rispetto a tale aumento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo statale e regionale delle prestazioni socio-sanitarie, richiamando il d.lgs. n. 502/1992, la legge n. 328/2000 e la l.r. Piemonte n. 1/2004. Da tali fonti emerge un modello di sussidiarietà e integrazione che impone il coinvolgimento degli operatori privati nella definizione delle condizioni economiche dei servizi erogati in regime di accreditamento.
Il Collegio osserva che lo schema contrattuale regionale e il Gruppo misto partecipato attribuiscono espressamente rilievo al monitoraggio dell’adeguatezza degli standard economico-finanziari in applicazione dei rinnovi contrattuali. Nel caso concreto, il Comune non ha prodotto alcun documento da cui risulti che l’incremento del 3,5% sia stato oggetto di effettiva discussione; la delibera impugnata rinvia anzi il confronto a un momento successivo, entro il limite massimo già fissato.
Quanto all’istruttoria, è pacifico che il nuovo CCNL Cooperative sociali abbia comportato un aumento del costo del lavoro stimato tra l’11 e il 15% e che i servizi siano labour intensive. Il Collegio precisa che l’adeguamento non deve essere automaticamente proporzionale all’aumento salariale, ma va parametrato alla sua incidenza effettiva, potendo essere scalare e progressivo.
La tesi difensiva dell’esclusiva competenza regionale è respinta: la Regione ha determinato solo la quota sanitaria, mentre il Comune ha già in passato adottato incrementi sulla quota sociale, confermando la propria competenza. L’illegittimità riguarda la delibera n. 826/2024 nella parte in cui limita l’incremento al 3,5% e non riconosce alcun aumento per i servizi semiresidenziali, nonché la nota congiunta prot. n. 7534 del 03.02.2025. Sono invece esclusi dall’annullamento gli atti dirigenziali attuativi, la convenzione e la delibera ASL, privi di autonoma portata lesiva.
Nota della Redazione
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