Rinnovo permesso soggiorno e onere di censura dei profili autonomi del diniego (Cons. Stato n. 3531 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ciascuno dei presupposti posti dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento costituisce autonoma ragione di rigetto. Il ricorrente che non sottoponga a specifica censura uno di tali profili non può ottenerne il riesame in secondo grado, poiché la mancata contestazione ne consolida la validità. La irreperibilità del richiedente e la non veridicità delle dichiarazioni su residenza e sede dell’attività costituiscono fatti la cui contestazione richiede deduzioni puntuali e non generiche. Il giudice d’appello, nel respingere il gravame, può richiamare le valutazioni già espresse in sede cautelare, ove il quadro istruttorio non muti nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. L’Amministrazione aveva fondato il provvedimento su due presupposti: la falsità del certificato di residenza e la non veridicità della documentazione relativa alla sede dell’attività, presso un indirizzo risultato essere una civile abitazione.
Il TAR, con la sentenza n. 4415/2023, ha respinto il ricorso per difetto dei requisiti alloggiativi e anagrafici. In appello il ricorrente ha chiesto la riforma della decisione, deducendo l’erroneità della valutazione sulla residenza. La misura cautelare è stata negata in ragione della mancata censura di uno dei profili del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge il gravame richiamando le considerazioni già espresse in sede cautelare. Il Collegio osserva che il provvedimento di diniego si regge su due distinte motivazioni: la falsa indicazione della residenza e l’inesistenza della ditta presso l’indirizzo dichiarato, ove i controlli hanno riscontrato la presenza di un nucleo familiare e l’irreperibilità dell’impresa.
Rispetto a quest’ultimo profilo, la Corte rileva che non vi è alcuna deduzione in ricorso. L’appello risulta interamente incentrato sulla questione della residenza, mentre il secondo presupposto del diniego resta privo di contestazione specifica. Su tale punto il Collegio conferma la valutazione di inammissibilità della censura, già anticipata in fase cautelare, per difetto di specifica impugnazione.
Quanto al profilo della residenza, l’appellante contesta l’adesione acritica del primo giudice alle difese dell’Amministrazione e richiama il precedente di Consiglio di Stato, sentenza n. 2546/2023, censurando la valutazione fondata su un unico accesso. La Corte rileva però che la difesa stessa dà atto che il ricorrente non vive più presso l’indirizzo indicato, senza ulteriori specificazioni. Tale ammissione conforta la conclusione che egli non abbia stabile dimora nel luogo dichiarato.
Il Collegio sottolinea come il diniego si fondi su un quadro istruttorio articolato, comprensivo dei controlli della polizia municipale presso la sede della ditta e degli accertamenti degli operatori di polizia presso l’abitazione. La mancata contestazione del profilo dell’irreperibilità dell’impresa consolida il provvedimento, rendendo superfluo l’esame nel merito dell’altro profilo.
Il gravame è quindi respinto. Il Consiglio di Stato dispone tuttavia la compensazione delle spese del grado, in considerazione della natura della pretesa azionata. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa e la Segreteria è incaricata dell’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.