Trasferimento fuori zona rivendita tabacchi senza circostanze eccezionali derogatorie (Cons. Stato n. 2287 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento fuori zona di una rivendita di generi di monopolio è subordinato al rispetto del limite massimo di distanza tra sede originaria e sede di destinazione previsto dall’art. 10, comma 5-bis, del D.M. n. 38/2013. La deroga a tale limite è ammessa solo in presenza di eccezionali circostanze, motivate in relazione all’ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita. Tali circostanze non sussistono quando il trasferimento determina la completa scopertura del servizio nella zona di provenienza. La dichiarazione dell’istante di voler mantenere attivo il distributore automatico presso la sede originaria non è idonea a garantire il servizio in prospettiva, se non è dimostrato l’effettivo mantenimento all’esito del trasferimento. Il provvedimento plurimotivato, sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice non censurata, resiste all’annullamento anche in caso di fondatezza delle doglianze relative alle altre rationes decidendi.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rigettato la domanda con cui la titolare di una rivendita di generi di monopolio chiedeva il trasferimento fuori zona dell’esercizio da una frazione a un’altra del medesimo comune. Il diniego si fondava su tre autonome ragioni: l’insussistenza del rapporto tra popolazione e numero di rivendite, il mancato rispetto del requisito distanziale minimo rispetto alle rivendite vicine e il superamento del limite massimo di distanza tra sede originaria e sede di destinazione.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Calabria, che ha respinto il ricorso ritenendo infondata la censura sulle circostanze eccezionali e assorbite le altre doglianze, stante la natura plurimotivata dell’atto. Propone appello la titolare, contestando la valutazione sulla scopertura del servizio e chiedendo la riforma della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta il nodo centrale del primo motivo: se la sentenza abbia errato nell’escludere le eccezionali circostanze che consentono di derogare al limite massimo di distanza fissato dall’art. 10, comma 5-bis, del D.M. n. 38/2013. L’appellante sosteneva che il servizio nella zona di provenienza sarebbe stato garantito dal distributore automatico self service installato presso la sede attuale, la cui permanenza sarebbe documentata da una dichiarazione sostitutiva e da attestazioni di alcuni residenti.
La Corte ritiene la censura infondata. Il primo giudice ha correttamente escluso la sussistenza delle circostanze derogatorie indicate dalla norma, poiché la richiesta ottimizzazione della rete non può essere invocata in contraddizione con l’interesse alla copertura del servizio. Risultando incontestata l’assenza di altre rivendite nella zona di provenienza, il trasferimento determinerebbe la completa scopertura del servizio, esito incompatibile con la razionalizzazione della rete richiamata dalla disposizione.
Il Collegio esclude che la garanzia del servizio possa fondarsi sulla volontà dell’appellante di mantenere attivo il distributore automatico. Anzitutto non è dimostrato, come sarebbe stato suo onere, che il dispositivo sarà effettivamente conservato dopo il trasferimento. La Corte richiama sul punto l’orientamento espresso da Cons. Stato, sez. IV, n. 6633 del 2024 in tema di inammissibilità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nel processo amministrativo, precisando che la documentazione prodotta varrebbe al più a comprovare l’attuale operatività del distributore, non la sua permanenza futura.
L’appellante, inoltre, ha manifestato l’intenzione di mantenere il distributore solo in sede processuale e non ha presentato alcuna istanza di mantenimento del solo dispositivo, né ha allegato la sussistenza delle condizioni di legge per il suo accoglimento. Viene in rilievo l’art. 20 della legge n. 556/1977, che consente l’installazione all’esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze o, su autorizzazione, all’interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale. Nessuna delle due ipotesi ricorrerebbe: tra le sedi intercorrono oltre quindici chilometri, e manca ogni allegazione sulle condizioni previste per la seconda.
Accertata l’infondatezza del primo profilo, la Corte applica il principio sul provvedimento plurimotivato richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 1801 del 2024: la fondatezza delle censure sulle ulteriori rationes decidendi non potrebbe condurre all’annullamento dell’atto, sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice. Ciò esime dallo scrutinio degli altri motivi, ripropositivi delle censure sul requisito anagrafico e su quello distanziale. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna dell’appellante alle spese processuali.
Nota della Redazione
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