Permesso di soggiorno e sopravvenuta carenza di interesse nel corso del giudizio (TAR Emilia-Romagna n. 194 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta attribuzione al ricorrente del titolo di soggiorno che costituiva l’oggetto dell’azione di annullamento determina la carenza di interesse alla decisione di merito e l’improcedibilità del ricorso. La declaratoria consegue alla dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente, che preclude al giudice ogni valutazione nel merito dei motivi di censura. La definizione in rito non presuppone l’accertamento della fondatezza o dell’infondatezza dell’atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza solo in senso formale e possono essere compensate quando la sopravvenienza sia riconducibile all’esito favorevole della vicenda amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto un permesso di soggiorno per protezione umanitaria nel febbraio 2017. Nell’aprile 2019 aveva presentato istanza di rinnovo. Il Questore di Ravenna, con provvedimento dell’agosto 2019, aveva negato il rinnovo fondando il diniego sul parere sfavorevole della Commissione territoriale, sulla mancata conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, sull’insufficienza dei redditi risultanti dalle banche dati e sull’assenza di valido passaporto al momento dell’istanza.
Il ricorrente ha impugnato quel diniego davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 5, commi 5 e 9, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 113/2018, convertito con legge n. 132/2018. Ha sostenuto il dovere dell’Amministrazione di valutare la conversione del titolo anche in assenza di esplicita richiesta, contestando la parzialità della valutazione reddituale. L’Amministrazione si è costituita con atto di stile. Nel marzo 2024 il difensore ha rappresentato il rilascio, nelle more, di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione del difensore del ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito. La vicenda amministrativa oggetto del giudizio è stata superata dal rilascio, in pendenza del processo, del titolo di soggiorno per motivi di lavoro.
La circostanza incide sull’interesse alla decisione, che costituisce condizione dell’azione e deve permanere fino alla pronuncia. Venuto meno l’interesse alla pronuncia di annullamento, il ricorso diventa improcedibile. Il giudice non è chiamato a esaminare i motivi di censura, che restano assorbiti dalla definizione in rito.
Il Tribunale non opera quindi alcuna valutazione sulla legittimità del diniego impugnato né sul dedotto obbligo di conversione del titolo. La questione di diritto sostanziale prospettata dal ricorrente — il dovere di valutare d’ufficio i requisiti per altro permesso di soggiorno in sede di rinnovo — resta estranea alla decisione.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione. La pronuncia si limita all’improcedibilità e all’ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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