Interessi quote latte, actio iudicati e prescrizione decennale dopo il giudicato (Cons. Stato n. 3335 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione mediante cartella di pagamento dei crediti per prelievo supplementare del latte e relativi accessori, il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, resta sottoposto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., trattandosi di norma speciale rispetto alla sorte capitale. Qualora il titolo della pretesa derivi da un atto impositivo la cui legittimità sia stata confermata da una sentenza passata in giudicato, il titolo non è più rappresentato dall’atto, ma dalla sentenza, con la conseguenza che si applica la prescrizione decennale dell’art. 2953 cod. civ. per l’actio iudicati. Il principio opera anche per il credito relativo alle quote latte e trova coerenza sistematica nella disciplina dell’ottemperanza di cui agli art. 112, comma 3, e 114, comma 1, del c.p.a.
Il Fatto
La società agricola impugnava dinanzi al TAR Veneto la cartella di pagamento emessa da ADER per i prelievi latte di più campagne, per un importo complessivo di oltre un milione di euro tra capitale, interessi e oneri di riscossione. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, limitatamente alla prescrizione degli interessi maturati prima del quinquennio antecedente la notifica della cartella, con riferimento alla sola annata 2002/2003.
AGEA proponeva appello deducendo l’erroneità della decisione per aver applicato il termine quinquennale agli interessi anziché quello decennale, e sostenendo che, in ogni caso, dopo la sentenza del TAR Lazio n. 6467 del 2014 che aveva definito il giudizio sui quantitativi di riferimento, fosse operante l’actio iudicati con prescrizione decennale. La società appellata resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il primo motivo, con cui si contesta l’applicazione del termine quinquennale agli interessi. Il motivo è infondato. Pur riconoscendo che in passato vi erano decisioni favorevoli al termine decennale, il Consiglio di Stato rileva che la Sezione si è ormai allineata alla giurisprudenza civile secondo cui gli interessi per il ritardo nell’esazione integrano un’obbligazione autonoma, sottoposta al proprio termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. (richiamata Cass. n. 20955 del 2020).
Il principio è confermato dalle più recenti decisioni della Sezione, che qualificano la norma sulla prescrizione degli interessi come speciale rispetto a quella della sorte capitale, applicabile a tutte le categorie di interessi a prescindere dalla fonte (richiamate Cass. n. 13781 del 2023, Cass. S.U. n. 22281 del 2022 e Cons. Stato n. 2098 del 2026).
Passando al secondo motivo, il Collegio lo ritiene fondato in relazione alla deduzione sull’actio iudicati. L’art. 2953 cod. civ. stabilisce che i diritti soggetti a prescrizione breve si prescrivono in dieci anni quando sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. In tema di riscossione mediante cartella che trova causa in un atto impositivo consolidatosi all’esito di un’impugnazione definita con sentenza passata in giudicato, il titolo della pretesa non è più l’atto, ma la sentenza che ha confermato la legittimità del rapporto.
La soluzione trova conforto nella giurisprudenza tributaria (Cass. n. 23572 del 2024) e in una precedente decisione della Sezione in materia di quote latte, che ha riconosciuto l’operatività dell’effetto interruttivo e sospensivo ex artt. 2943 e 2945 cod. civ. e la conseguente prescrizione decennale (Cons. Stato n. 5415 del 2025; Cass. n. 24721 del 2024). Il Collegio richiama anche l’argomento di coerenza sistematica offerto dagli art. 112, comma 3, e 114, comma 1, del c.p.a.
L’appello è pertanto accolto con riferimento all’ultima censura esaminata e, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto interamente. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2943 c.c. – Interruzione da parte del titolare
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione di cinque anni
- Art. 2953 c.c. – Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi