Permesso di soggiorno per studio, il tetto dei rinnovi è vincolato (TAR Toscana n. 1207 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, i permessi di soggiorno per motivi di studio non possono essere rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. L’eccezione prevista per gravi motivi di salute o di forza maggiore opera esclusivamente sui singoli rinnovi, consentendo il superamento della sola verifica di profitto, ma lascia fermo il numero complessivo di rinnovi. Il limite temporale non è dunque derogabile in ragione delle difficoltà documentate dallo studente, neppure quando siano riconducibili alla pandemia. Superato il tetto, il diniego dell’Amministrazione assume carattere vincolato, con la conseguenza che non è configurabile alcuna violazione del contraddittorio procedimentale.
Il Fatto
Il ricorrente, studente straniero immatricolato presso l’Università di Firenze a partire dall’anno accademico 2013/2014, presentava in data 19 marzo 2021 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. La Questura rigettava l’istanza rilevando che egli risultava iscritto per la quinta volta al terzo anno del corso di laurea triennale in Scienze Politiche, per l’anno accademico 2020/2021.
Il ricorrente impugnava il decreto deducendo di aver superato diciassette esami, con cinque ancora mancanti alla laurea, e allegando una serie di motivi di forza maggiore: le difficoltà del periodo pandemico, il contagio contratto in coincidenza con la sessione di luglio 2022, i problemi economici e i rientri nel Paese d’origine per gravi problemi di salute del padre. Il TAR respingeva la domanda cautelare con ordinanza dell’11 gennaio 2024, ma il Consiglio di Stato, con ordinanza del 5 aprile 2024, la accoglieva ai fini del riesame. La Questura notificava quindi un nuovo preavviso di rigetto, il ricorrente lo contestava con motivi aggiunti e la causa giungeva alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella portata dell’art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 e nel rapporto tra la regola delle due verifiche di profitto e l’eccezione dei gravi motivi. La disposizione prevede che, negli anni successivi al primo, il permesso è rinnovato agli studenti che abbiano superato almeno due verifiche; in presenza di gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il rinnovo è possibile anche con una sola verifica.
Il TAR chiarisce la struttura della norma: l’eccezione si riferisce ai singoli rinnovi e non intacca il limite finale, espresso dalla formula “fermo restando il numero complessivo di rinnovi” e dalla previsione secondo cui i permessi “non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio”. La giurisprudenza richiamata, Cons. Stato n. 1158 del 19 febbraio 2019, è definita univoca nel confermare questo assetto.
Applicando il criterio, il Tribunale rileva che l’iscrizione iniziale risale all’anno accademico 2013/2014, sicché il terzo anno della durata legale corrisponde all’anno accademico 2015/2016. Il rinnovo, a prescindere dal numero di esami sostenuti, avrebbe potuto essere concesso al massimo fino all’anno accademico 2018/2019, anteriore all’insorgere della pandemia da covid-19.
Da qui la qualificazione del diniego come atto a carattere vincolato. La censura di violazione del contraddittorio procedimentale, articolata nei motivi aggiunti con riferimento alla decisione “a sorpresa” fondata sull’iscrizione per l’ottava volta al terzo anno, non può trovare accoglimento: il limite dei rinnovi opera in modo automatico al superamento del tetto e non lascia margini valutativi all’Amministrazione.
Quanto agli altri impedimenti, il Collegio osserva che, a prescindere dalla pandemia durante la quale le Università si sono organizzate per gli esami da remoto, le ulteriori allegazioni non risultano documentate e non assurgono a causa di forza maggiore. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese in considerazione della fattispecie nel suo complesso.
Nota della Redazione
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