Interpretazione della lex specialis e punteggio zero per attrezzature non identificate (C.G.A.R.S. n. 26 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche le clausole della lex specialis si interpretano secondo i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., le une per mezzo delle altre e attribuendo ad esse il senso risultante dal complesso dell’atto. È preclusa ogni lettura che non sia giustificata da un’obiettiva incertezza del significato letterale, dovendosi evitare l’integrazione delle regole di gara con significati non chiaramente desumibili dal testo. La previsione del disciplinare che sanziona con il punteggio zero l’omessa indicazione dei dati identificativi delle attrezzature minime non può essere estesa, in via interpretativa, ai mezzi ferroviari, oggetto di distinte e univoche disposizioni della medesima legge di gara che ne collocano la dimostrazione prima della stipula del contratto. Una lettura contraria condurrebbe a una sostanziale abrogazione di tali disposizioni, in violazione dei principi di affidamento e parità di trattamento.

Il Fatto

La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Sicilia l’aggiudicazione di un accordo-quadro per la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie della Ferrovia Circumetnea, disposta in favore di un raggruppamento controinteressato. Tra i motivi, la ricorrente lamentava l’attribuzione di 10 punti per il sub-elemento di valutazione 2.1, relativo al piano di qualità della commessa, in assenza dei dati identificativi delle attrezzature minime richiesti dall’art. 22 del disciplinare.

Il TAR aveva respinto il ricorso, compensando le spese. La società ha proposto appello, censurando il solo capo relativo al primo motivo e chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione con declaratoria di inefficacia del contratto e subentro. Nessuna censura è stata rivolta agli altri capi della decisione, sui quali si è formato il giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata in tema di interpretazione della lex specialis (Cons. Stato, Sez. V, n. 7570 del 2024; n. 9386 del 2022; n. 2710 del 2021): le clausole del bando vanno lette secondo i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., privilegiando l’interpretazione letterale e sistematica a tutela dell’affidamento e della par condicio.

Su questa base la Corte esamina l’art. 22, punto 2.1, del disciplinare, che impone il punteggio zero per la mancata indicazione degli elementi identificativi delle attrezzature minime previste in contratto. Il tenore letterale della disposizione non richiama i mezzi ferroviari, a differenza di altre previsioni della stessa legge di gara.

L’art. 7 dello schema di accordo-quadro, gli artt. 13.1 e 17 del disciplinare e l’art. 24 collocano la dimostrazione del possesso o della disponibilità dei mezzi ferroviari in un momento successivo, ossia prima della sottoscrizione del contratto e non in sede di gara.

L’operazione ermeneutica proposta dall’appellante condurrebbe a una sostanziale abrogazione di tali plurime disposizioni, con integrazione delle regole di gara non consentita. L’offerta tecnica dell’aggiudicataria, nella parte relativa alla disponibilità dei mezzi ferroviari tramite contratto di nolo, non rientra quindi nella previsione dell’art. 22, punto 2.1, e non è soggetta alla sanzione del punteggio zero.

Le doglianze non scalfiscono le conclusioni del giudice di primo grado. L’appello è pertanto respinto in quanto integralmente infondato, con compensazione delle spese del grado per la peculiarità e novità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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