Certificazione di conformità del dispositivo e onere documentale nella gara (TAR Toscana n. 1205 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare di fornitura di dispositivi medici di classe IIA, la clausola del disciplinare che richiede la “certificazione di conformità” è soddisfatta dalla produzione della certificazione rilasciata dall’organismo notificato, atto idoneo a veicolare la certezza giuridica ricercata dalla stazione appaltante. L’onere documentale imposto ai concorrenti non esige la dichiarazione del fabbricante, che pure il regolamento europeo contempla. Il vizio dell’offerta già noto al concorrente prima dell’aggiudicazione deve essere fatto valere con il ricorso principale nel termine decadenziale decorrente dalla comunicazione dell’esito; la successiva ostensione di documenti che nulla aggiungono alla conoscenza già acquisita non riapre il termine né legittima i motivi aggiunti. Il concorrente che abbia già rappresentato in gara il profilo di illegittimità non può dedurlo tardivamente.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dall’ente di supporto tecnico amministrativo regionale per la conclusione di accordi quadro quadriennali, in lotti separati, per la fornitura di dispositivi medici destinati alla gastroenterologia. Il lotto di interesse, relativo a un sistema per endoscopia con videocapsula, veniva aggiudicato a una concorrente.
La società seconda classificata impugnava la determinazione di aggiudicazione, deducendo l’illegittimità dell’offerta della vincitrice sul piano della documentazione di conformità del fabbricante e dell’attribuzione dei punteggi tecnici. Con successivo atto la ricorrente proponeva motivi aggiunti, assumendo che talune ammissioni della controinteressata avessero finalmente disvelato l’alterazione del documento di conformità. Chiedeva la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio rileva che la previsione del disciplinare è di non agevole decifrazione: richiama normativa in gran parte superata e usa espressioni giuridicamente improprie, attribuendo al fabbricante una “certificazione” che tecnicamente promana dall’organismo terzo. La clausola assume senso solo se letta alla luce dell’esigenza della stazione appaltante di acquisire documentata certezza sul rispetto dei requisiti comunitari di commercializzazione.
Il regolamento UE 2017/745 impone al fabbricante la dichiarazione di conformità, ma per i dispositivi di classe IIA esige anche la certificazione dell’organismo notificato. Quest’ultima, per la provenienza da un soggetto munito di poteri certativi, è idonea a soddisfare l’onere documentale. La produzione della certificazione da parte dell’aggiudicataria è dunque corretta e il motivo è infondato.
Il secondo motivo investe i punteggi assegnati su angolo di visione, frequenza di frame e risoluzione fotografica. Il Collegio lo dichiara in parte inammissibile per tardività: la ricorrente aveva già segnalato in gara le difformità tra i valori dichiarati e quelli risultanti dalla brochure del produttore, e la commissione le aveva respinte prima dell’aggiudicazione. Alla comunicazione dell’esito, avvenuta in data 27 maggio 2024, il termine di trenta giorni era quindi già in decorrenza, mentre il ricorso risulta notificato il 27 giugno 2024.
Non vale l’argomento dell’accesso agli atti evaso il 30 maggio 2024: la relazione tecnica illustrativa non ha apportato elementi conoscitivi ulteriori, essendo già noti i contenuti sull’angolo di visione e sul frame rate. Quanto alla risoluzione, il valore indicato nella brochure è superiore a quello dichiarato, sicché la commissione ha correttamente e prudentemente computato il dato inferiore.
I motivi aggiunti sono irricevibili. L’alterazione del documento di conformità era già stata dedotta in forma assertiva e circostanziata nel ricorso introduttivo: le asserite ammissioni contenute nella memoria della controinteressata nulla hanno aggiunto a un quadro fattuale che consentiva fin dall’origine la formulazione della censura. Ricorso principale e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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