Il sequestro penale non invalida l’ordine di demolizione dell’abuso edilizio (TAR Liguria n. 792 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale di un immobile abusivo non determina l’illegittimità né la nullità dell’ordinanza di demolizione, ma costituisce una misura cautelare che incide soltanto sull’eseguibilità materiale del provvedimento repressivo, con eventuale differimento del termine per la rimessa in pristino. L’obbligato ha l’onere di richiedere tempestivamente il dissequestro all’autorità giudiziaria penale per ottemperare all’ingiunzione, e solo il rigetto dell’istanza può configurare un impedimento assoluto idoneo a inibire l’ordine demolitorio. L’ordinanza di demolizione può essere legittimamente emanata nei confronti del proprietario anche se non responsabile dell’abuso, trattandosi di obbligo reale che prescinde da dolo, colpa o buona fede, mentre il profilo soggettivo del proprietario incolpevole rileva soltanto ai fini dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Il Fatto

I proprietari di un’area nel Comune di Monterosso al Mare hanno impugnato l’ordinanza di demolizione del 27 ottobre 2022, deducendo tre motivi: la nullità del provvedimento per la sottoposizione dell’area a sequestro penale; la carenza dei presupposti per la loro qualità di proprietari incolpevoli dell’abuso; la violazione dei principi di buona fede per l’adozione di ordinanze separate per ciascuna proprietà coinvolta nella medesima fattispecie illecita. Hanno inoltre chiesto il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il TAR Liguria ha respinto il primo motivo richiamando il costante orientamento secondo cui il sequestro penale non comporta l’invalidità dell’ingiunzione demolitoria, ma soltanto l’eventuale differimento del termine per la rimessa in pristino, decorrente dalla data del dissequestro. La giurisprudenza invocata dai ricorrenti è stata ritenuta non pertinente, riguardando la possibilità di esonero dalle sanzioni per mancata esecuzione e non la sorte dell’atto repressivo.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha condiviso la giurisprudenza che configura in capo al proprietario dell’area un obbligo reale di demolizione, a prescindere dalla sua qualità di autore dell’abuso. L’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma congiunta e non alternativa, il proprietario e il responsabile, trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria. La qualità di proprietario incolpevole assume rilievo soltanto in relazione all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, non rispetto all’ordine di demolizione. In ogni caso, i ricorrenti non hanno dimostrato di aver posto in essere le iniziative idonee a costringere il responsabile al ripristino.

Il terzo motivo è stato respinto perché l’adozione di provvedimenti distinti per le singole aree è legittima e rispetta le posizioni soggettive dei diversi incisi, consentendo a ciascuno di far valere le peculiarità della propria situazione. L’infondatezza della domanda impugnatoria ha comportato il rigetto dell’istanza risarcitoria per difetto dell’ingiustizia del danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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