Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 4760 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo sia costituito da sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del giudicato e nomina commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo del giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza e con limite massimo del dieci per cento dell’importo dovuto.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro. Quel provvedimento aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024, e aveva condannato l’amministrazione all’erogazione della prestazione, oltre spese.

La ricorrente espone che il titolo è passato in giudicato, che è stato notificato all’amministrazione l’11.11.2024 e che è decorso inutilmente il termine di centoventi giorni. Chiede quindi la condanna al pagamento, l’applicazione delle penalità di mora e la nomina di un commissario. Il Ministero non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti processuali. Sono rispettati il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quelli degli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso senza esito il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, imposto per le esecuzioni forzate contro le pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

Poiché non è offerta prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, perché provveda entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del primo termine, a cura del difensore.

Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Quanto all’astreinte, il Collegio richiama la funzione compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm. e fissa tre criteri: il dies a quo nel sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento anche tardivo, pure dopo l’insediamento del commissario, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2021 sull’esercizio concorrente del potere; il limite massimo nel dieci per cento dell’importo dovuto, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che richiama i principi sovranazionali di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola sanzionatoria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario, tenuto conto della natura seriale del contenzioso e del valore della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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