Revoca armi e partecipazione procedimentale: l’urgenza va motivata (C.G.A.R.S. n. 549 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione in materia di armi, pur costituendo espressione di potere discrezionale, impone all’amministrazione di conoscere e valutare integralmente i fatti su cui si fonda il giudizio di inaffidabilità, con il contributo partecipativo del destinatario. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 è illegittima quando il provvedimento non rechi alcuna specifica e verificabile motivazione delle ragioni di urgenza. L’urgenza derogatoria non può postularsi in formula se, nell’immediatezza dei fatti, l’amministrazione abbia già adottato misure cautelari di ritiro e sequestro e abbia poi provveduto a distanza di mesi. Il difetto di partecipazione si riflette sul difetto di istruttoria, restando non ponderate le dichiarazioni del coniuge in fase di pre-separazione. Il provvedimento del Questore, motivato unicamente sul presupposto prefettizio, cade per illegittimità derivata.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia il decreto del Prefetto, con cui gli veniva fatto divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, e il successivo decreto del Questore, che revocava la licenza di porto fucile per uso tiro al volo. I provvedimenti trovavano origine in una segnalazione relativa a una lite familiare e nel rinvenimento, nel corso di un sopralluogo, di armi bianche e munizioni non dichiarate.

Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti, qualificava come strumentale la segnalazione del coniuge e deduceva la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione e di istruttoria. Il TAR respingeva il ricorso e condannava il soccombente alle spese. Proponeva quindi appello, chiedendo la riforma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la motivazione degli atti limitativi valorizza, insieme alla presunta lite familiare, la detenzione ritenuta illecita delle armi bianche. Venuta meno, alla luce della giurisprudenza penale richiamata, l’illiceità di tale detenzione, non residua alcuna apprezzabile motivazione dell’inaffidabilità, mancando ogni valutazione ponderata delle dichiarazioni del coniuge. Il difetto di motivazione viene tuttavia ricondotto, prima che a vizio autonomo, all’effetto del difetto di partecipazione procedimentale.

Richiamato l’art. 11 r.d. n. 773/1931, il Consiglio ribadisce che la revoca presuppone comportamenti sopravvenuti sintomatici di una personalità incline alla conflittualità armata, secondo un giudizio prognostico rinnovato. L’attività è discrezionale e impone di conoscere i fatti nella loro interezza. L’accertamento non è completo senza il contributo del destinatario, tanto più in una vicenda di contrasti coniugali in fase di pre-separazione.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui neppure la natura vincolata dell’atto consente di omettere le garanzie partecipative, e cita la propria precedente decisione C.G.A.R.S. n. 750 del 2020: l’atto è illegittimo se l’omessa comunicazione avrebbe consentito al privato di dedurre argomentazioni idonee a mutare il contenuto del provvedimento.

Quanto all’urgenza, il provvedimento prefettizio si limita a una mera postulazione di stile, priva di riscontri fattuali. I tempi smentiscono l’urgenza: il fatto risale al 21 aprile 2018, il decreto prefettizio è datato 27 novembre 2018 e la notifica è avvenuta il 15 gennaio 2019. Soprattutto, nell’immediatezza erano già stati disposti il sequestro delle armi bianche e il ritiro cautelativo delle armi da fuoco: non residuavano ulteriori esigenze cautelari idonee a giustificare la deroga partecipativa.

Da qui l’accoglimento dell’appello e l’annullamento, nei sensi e nei limiti indicati, dei provvedimenti impugnati, con esclusione dagli effetti dei provvedimenti cautelari già adottati, destinati a produrre effetti fino alla riedizione del potere. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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