Piano urbanistico e impianti tecnologici: conservazione e interpretazione conforme (TAR Lombardia n. 1888 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le previsioni del PGT che, per gli immobili legittimamente realizzati e inseriti in ambito ST1, consentono soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sino all’approvazione dello strumento urbanistico preventivo o del progetto di opera pubblica non possono essere lette come divieto di adeguamento tecnologico dell’impianto. In ragione del principio di conservazione degli atti giuridici, esse vanno interpretate nel senso di non ostare agli interventi necessari alla sicurezza, alla conservazione e alla funzionalità dell’impianto, né agli adeguamenti tecnologici finalizzati a interessi pubblici rilevanti, in coerenza con l’art. 9 l.r. Lombardia n. 52/1982 e con l’art. 3-bis d.P.R. n. 380/2001. L’inserimento dell’area tra le aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale non costituisce, di per sé, vincolo espropriativo, in assenza degli atti successivi di attuazione. La scelta di pianificazione che persegua la valorizzazione paesaggistica dell’area non è sindacabile nel merito, salvo errori di fatto o abnormi illogicità.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare nel territorio comunale, sul quale insiste una cabina primaria di trasformazione inserita nella rete nazionale di distribuzione dell’energia elettrica. Con deliberazione consiliare del 18 dicembre 2015, n. 41, il Comune ha adottato il PGT, classificando l’area tra le «aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale – ST1».

La società ha presentato osservazioni, chiedendo l’inserimento tra le aree per attrezzature tecnologiche di interesse pubblico generale, come per l’adiacente centrale idroelettrica. Con la deliberazione del 22 novembre 2017, n. 34, il Comune ha respinto l’osservazione, valorizzando il pregio paesistico del contesto e richiamando l’acquisizione di un limitrofo mappale. La società ha impugnato l’atto definitivo e gli atti presupposti davanti al TAR Lombardia, articolando sette motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dai limiti del sindacato sulle scelte urbanistiche, ribadendo che la valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare gli interessi pubblici rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo per errori di fatto o abnormi illogicità, come affermato dal Consiglio di Stato, III, 25 marzo 2024, n. 2816. Richiama inoltre il divieto di pianificazione con finalità espulsive e il principio di conservazione degli atti amministrativi.

Sul primo profilo, il Tribunale esclude che l’inserimento in zona ST1 abbia apposto un vincolo espropriativo. Le destinazioni d’uso previste non si esauriscono nelle opere di iniziativa pubblica diretta e, in assenza di approvazione di progetti di opera pubblica o strumenti urbanistici preventivi, le previsioni non sono idonee a costituire alcun vincolo. Il Collegio aggiunge che, per il tempo trascorso, il vincolo sarebbe comunque decaduto.

Il nucleo argomentativo riguarda l’art. 12 delle Disposizioni normative del PGT, che ammette solo manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Collegio lo interpreta alla luce dell’art. 9 l.r. n. 52/1982, che impone al titolare dell’impianto di adottare tutte le misure di sicurezza, e dell’art. 3-bis d.P.R. n. 380/2001, che nelle more dell’attuazione del piano salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi. Ne deriva che le previsioni del PGT non ostano agli interventi di adeguamento tecnologico e di sicurezza, né alla conservazione e funzionalità dell’impianto, né agli adeguamenti finalizzati a interessi pubblici rilevanti, come quello ambientale richiamato dall’art. 11 TFUE.

Quanto all’eccesso di potere, la scelta pianificatoria non è manifestamente irragionevole: il Comune ha posto le basi per un percorso di valorizzazione paesaggistica, da attuare mediante la ponderazione di interessi pubblici e privati e il coinvolgimento della proprietà. Le valutazioni sul pregio paesistico non sono estranee al potere di pianificazione.

Il motivo fondato sul regime di inamovibilità delle linee elettriche ad alta tensione è respinto: l’art. 17 l.r. n. 52/1982 consente al Presidente della Giunta regionale di ordinare lo spostamento o la modifica delle linee quando necessario per l’esecuzione di opere pubbliche dichiarate urgenti e indifferibili. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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