Silenzio-diniego sulla sanatoria edilizia e onere della doppia conformità (TAR Lombardia n. 1889 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di costruire in sanatoria, ove il Comune non si pronunci entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, si forma un silenzio significativo in senso sfavorevole al richiedente, qualificabile come silenzio-diniego e impugnabile alla stregua di un provvedimento esplicito di rigetto. Il privato che impugni il provvedimento tacito non può far valere difetti di motivazione o lacune del procedimento, attesa l’incompatibilità logica di tali vizi con la fattispecie del silenzio significativo, dovendo dolersi esclusivamente del contenuto sostanziale di rigetto. Grava sull’interessato l’onere della prova della c.d. doppia conformità dell’opera, sia al momento della realizzazione sia a quello della presentazione dell’istanza, secondo il principio di vicinanza della prova. La mera dichiarazione contenuta nella relazione tecnica allegata alla domanda non è idonea, da sola, a dimostrare l’epoca effettiva di realizzazione delle opere.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appartamento in Milano, aveva presentato al Comune un’istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per il recupero ai fini abitativi del sottotetto, asseritamente eseguito tra il dicembre 2018 e il gennaio 2019. L’amministrazione aveva differito la conclusione del procedimento e poi non aveva adottato alcun provvedimento espresso, lasciando consolidare il silenzio rigetto.
La ricorrente ha quindi impugnato il silenzio, deducendo violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 2 e 19 legge n. 241/1990 e degli artt. 63 e ss. legge regionale Lombardia n. 12/2005, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune ha resistito richiamando una precedente pronuncia del medesimo Tribunale relativa a un’unità immobiliare del medesimo stabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Quanto alla pretesa illegittimità della proroga dei termini, il Tribunale rileva che la scheda depositata dalla ricorrente non ha alcuna natura provvedimentale e non ha determinato né la proroga né la sospensione del termine previsto dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
Per la censura di difetto di istruttoria e motivazione, il TAR richiama l’orientamento consolidato secondo cui il silenzio-diniego va impugnato come un provvedimento esplicito di rigetto, adducendo esclusivamente ragioni di diritto tese a comprovare la sanabilità degli abusi, con esclusione del deficit di motivazione, strutturalmente incompatibile con la fattispecie. Il privato non può far valere vizi formali del procedimento, ma solo dolersi del contenuto sostanziale di rigetto, secondo il richiamo a Corte costituzionale n. 42 del 2023 e a Consiglio di Stato n. 6506 del 2018.
Nel merito della sanabilità, il Tribunale applica il principio dell’onere della prova a carico dell’interessato: egli deve provare la doppia conformità dell’opera, sia al momento della realizzazione sia a quello della presentazione dell’istanza. Tale prova è nella sua disponibilità e risponde al criterio della vicinanza della prova, richiamando TAR Brescia n. 197 del 2021.
La tesi della ricorrente si fondava sull’assunto che il sottotetto fosse stato completato nel gennaio 2015 e che tra tale data e l’intervento di recupero fosse trascorso il triennio previsto dall’art. 63, comma 4, legge regionale Lombardia n. 12/2005. A sostegno, la ricorrente ha richiamato solo la relazione tecnica illustrativa allegata alla domanda di sanatoria, senza produrre alcun altro documento, né in sede procedimentale né processuale.
Il Collegio ritiene che tale dichiarazione, in assenza di ulteriori elementi probatori, non sia sufficiente a dimostrare che le modifiche siano state effettivamente realizzate nel periodo dichiarato e quindi quando era trascorso il triennio. Ciò basta a fondare il rigetto, non avendo la ricorrente dato prova di un elemento fondamentale per sostenere la doppia conformità. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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