L’interdittiva antimafia per condanna del convivente non richiede la partecipazione procedimentale (TAR Calabria n. 35 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di informativa antimafia interdittiva, la condanna con sentenza definitiva del coniuge convivente del titolare d’impresa per associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen. integra il pericolo di infiltrazione criminale nell’attività economica, in forza del combinato disposto degli artt. 67, 84, comma 2, 85, comma 3, e 91 d.lgs. n. 159/2011. Il Prefetto può omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 quando motivi la sussistenza di particolari esigenze di celerità, riconducibili al grave quadro indiziario. La mancata partecipazione rileva solo se il privato alleghi elementi conoscitivi idonei a orientare diversamente la decisione. L’esclusione delle decadenze per assenza dei mezzi di sostentamento ex art. 67, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 spetta esclusivamente al giudice della prevenzione, non al Prefetto né al Comune. Il provvedimento comunale di inibizione dell’attività oggetto di SCIA costituisce atto dovuto e non è affetto da invalidità derivata.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’attività commerciale avviata a Castrovillari e poi rilevata mediante acquisto di ramo d’azienda, impugna l’informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto della Provincia di Cosenza, con la quale le è stato imposto di cessare l’attività, nonché il conseguente provvedimento comunale di revoca della SCIA.
Gli elementi ostativi valorizzati dalla Prefettura sono tutti riconducibili ai precedenti penali del coniuge convivente, condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso e successivamente destinatario di un’operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla D.D.A. La ricorrente deduce l’illegittimità degli atti per violazione delle garanzie partecipative, per asserita automaticità dell’effetto interdittivo, per mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborative e per omessa valutazione delle condizioni di cui all’art. 67, comma 5, d.lgs. n. 159/2011. In pendenza del giudizio il Tribunale di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, ha ammesso la ditta al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa dell’autonomia del giudizio sull’interdittiva rispetto al provvedimento del giudice della prevenzione che ammette al controllo giudiziario, richiamando Consiglio di Stato, Ad. Plen., 13.2.2023, n. 8. Su questa base ritiene il ricorso infondato, in conformità ai propri precedenti.
Quanto all’asserita automaticità dell’effetto interdittivo, il TAR osserva che il provvedimento non si fonda su un mero automatismo. La condanna irrevocabile del coniuge convivente per art. 416-bis cod. pen. e il suo successivo coinvolgimento in un’operazione finalizzata a disarticolare un gruppo criminale costituiscono un pericolo di infiltrazione nell’attività d’impresa, valutato alla stregua del combinato disposto degli artt. 67, 84, comma 2, 85, comma 3, e 91 d.lgs. n. 159/2011. L’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età del titolare, proprio per arginare forme di condizionamento criminale. Il richiamo al Consiglio di Stato, Sez. III, 10 gennaio 2020, n. 234 conferma che il riferimento all’art. 67 nulla toglie alla sostanza della valutazione di rischio.
La doglianza sulla mancata comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 è disattesa. Il provvedimento motiva adeguatamente la presenza di esigenze di celerità, riconducibili al grave quadro indiziario. Il Collegio richiama il principio per cui chi deduce l’omessa comunicazione è tenuto ad allegare gli elementi che avrebbe introdotto nel procedimento e che avrebbero potuto mutare la decisione. Nel caso concreto non emerge un apporto partecipativo idoneo, non essendo tali né l’estraneità della ricorrente all’operato del consorte né la circostanza dell’unica fonte di sostentamento.
Sul art. 67, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, il TAR rileva che la norma non attribuisce alla Pubblica Amministrazione alcun potere discrezionale di escludere decadenze e divieti per assenza dei mezzi di sostentamento. La Corte costituzionale, sent. n. 180 del 2022 ha dichiarato inammissibile la questione sul punto, rectius 19 luglio 2022, n. 180, riconoscendo l’esistenza di una disparità di trattamento ma lasciando al legislatore il rimedio: la possibilità spetta esclusivamente al giudice delle misure di prevenzione.
Infine, quanto all’invalidità derivata del provvedimento comunale di revoca, la censura è infondata: a fronte di un’informazione interdittiva il Comune è tenuto a inibire l’attività oggetto di SCIA, secondo Consiglio di Stato, Sez. III, 2.9.2019, n. 6057. Il ricorso è rigettato con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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