PGT, stralcio dell’ambito di trasformazione e improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Lombardia n. 36 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso lo stralcio di un ambito di trasformazione del PGT diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando gli atti successivi, che ne confermano definitivamente l’assetto urbanistico, non siano stati impugnati dal ricorrente. La mancata impugnazione degli atti endoprocedimentali successivi integra gli estremi della irrisarcibilità del danno ai sensi dell’art. 30, comma 3, secondo periodo, c.p.a.. La domanda risarcitoria è inoltre infondata quando non si ravvisino gli estremi dell’affidamento qualificato in capo al proprietario dell’area. La declaratoria di improcedibilità della domanda di annullamento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un terreno nel Comune di Bollate, località Ospiate, di superficie pari a mq. 88.660. L’area era stata oggetto, a partire dal 2012, di un iter di variante urbanistica volta a modificarne la destinazione agricola in funzioni urbane, con individuazione di un nuovo Ambito di Trasformazione.
Con delibera consiliare n. 16 del 7 marzo 2016 il Comune ha riformato la precedente delibera di approvazione, stralciando l’Ambito e riconfermando la destinazione agricola delle aree. La società ha impugnato tale atto chiedendone l’annullamento e la condanna del Comune al risarcimento del danno, quantificato in euro 14.302.267,75, oltre interessi e rivalutazione. Il Comune si è opposto; le altre parti evocate non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Nelle note di udienza il Comune ha rappresentato che lo stralcio dell’Ambito, con mantenimento della destinazione agricola, è stato definitivamente approvato dalle successive delibere consiliari n. 41 del 14.7.2016 e n. 59 del 17.12.2019, pubblicate sul BURL e mai impugnate dalla ricorrente. Nel corso dell’iter della seconda, la proprietà delle aree non ha formulato alcuna osservazione.
La difesa ricorrente ha eccepito la tardività di tali note; il Comune ha quindi eccepito a verbale l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Il Collegio ritiene l’eccezione ictu oculi fondata, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda di annullamento.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale la ritiene infondata sotto un duplice profilo. Da un lato, non si ravvisano gli estremi dell’affidamento qualificato in capo alla ricorrente. Dall’altro, l’omessa impugnazione degli atti successivi integra gli estremi della irrisarcibilità del danno ai sensi dell’art. 30, comma 3, secondo periodo, c.p.a.
La definizione in rito della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite inter partes. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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