Phishing e bonifico disconosciuto: onere probatorio della banca e credulità grave del cliente (ABF Collegio di Bologna n. 1315 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di servizi di pagamento, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017, grava sull’intermediario l’onere di provare che l’operazione disconosciuta sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata. Tale onere è assolto quando i LOG documentano l’impiego dei fattori di possesso e di conoscenza tanto in fase di enrollment del nuovo dispositivo, quanto all’accesso all’home banking e all’esecuzione del bonifico. Ove la truffa consegua a una condotta del cliente riconducibile a credulità grave, difettando gli indici di anomalia di cui all’art. 8 del DM n. 112/2007, non è configurabile alcuna responsabilità concorrente dell’intermediario e la domanda di restituzione va rigettata.

Il Fatto

Il ricorrente ha esposto di aver ricevuto, in una data di ottobre 2023, una e-mail proveniente — a suo dire — dall’intermediario, che lo invitava a intervenire con urgenza sul proprio account per ragioni di sicurezza. Tramite un collegamento ipertestuale l’utente è stato indirizzato a una pagina web dell’intermediario, nella quale ha inserito i propri dati. A seguito di ciò ignoti hanno utilizzato la sua carta per disporre un bonifico di € 701,00, oltre € 2,00 di commissioni. Il ricorrente ha quindi chiesto la restituzione della somma sottratta.

L’intermediario ha resistito sostenendo che i LOG dimostravano un accesso da un dispositivo non certificato, seguito dall’invio di un codice OTP al numero di telefono fornito dal cliente in sede contrattuale, e che la disposizione di bonifico era stata eseguita con tutti i requisiti richiesti. L’utilizzo fraudolento della carta sarebbe perciò riconducibile, sul piano causale, alla sola condotta dell’utilizzatore.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto individuato la disciplina applicabile ratione temporis, collocando l’operazione sotto la vigenza del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva UE 2015/2366 (PSD 2). Da tale quadro discende il riparto dell’onere probatorio: spetta all’intermediario dimostrare l’autenticazione, la corretta registrazione e la contabilizzazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 11/2010.

Su questo terreno il Collegio ha ritenuto l’onere assolto. I LOG prodotti attestano la corretta autenticazione dell’operazione, per la presenza del fattore di possesso e del fattore di conoscenza, in tutti i momenti rilevanti: l’enrollment dell’app su altro dispositivo, l’accesso all’home banking e l’esecuzione del bonifico. Il Collegio ha richiamato sul punto un proprio precedente (ABF Bologna, decisione n. 1611/2025), nel quale, in presenza di analoga documentazione, era stato ritenuto assolto l’onere gravante sull’intermediario.

Quanto alla condotta del cliente, il Collegio ha esaminato la e-mail civetta richiamata nel ricorso. L’intermediario ne ha contestato la riconducibilità ai propri canali di contatto ufficiali, e il documento non è stato prodotto. In assenza della e-mail e in presenza della contestazione, il Collegio ha ritenuto di non poter valorizzare tale elemento.

Il Collegio ha poi qualificato la modalità di truffa subita come rientrante tra quelle più diffuse, che qualunque cliente dotato di normale avvedutezza e prudenza deve essere in grado di individuare. Ne ha tratto il riconoscimento di una credulità grave di chi dà seguito alle indicazioni contenute in sms o chiamate truffaldini, richiamando anche in questo caso un proprio precedente (ABF Bologna, decisione n. 3082/2025).

Infine, il Collegio ha escluso la sussistenza degli indici di anomalia previsti dall’art. 8 del DM n. 112/2007, che delineano il rischio di frode al ricorrere di specifici parametri quantitativi sulle richieste di autorizzazione. Non essendo integrato alcuno di tali parametri, non è ravvisabile una responsabilità concorrente dell’intermediario. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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