Fideiussione estinta e intimazione di pagamento: nessun danno risarcibile al garante (ABF Collegio di Bologna n. 1314 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di adempimento inviata al fideiussore dopo l’estinzione della garanzia e prima della segnalazione a sofferenza del debitore principale non produce conseguenze patrimoniali per il garante e non integra un danno risarcibile. Il pregiudizio non patrimoniale da stati d’ansia e insonnia è risarcibile solo se supera una soglia minima di tollerabilità, che nella specie non risulta superata. Resta fermo che il comportamento dell’intermediario, che dopo aver comunicato l’assenza di fideiussioni ha intimato il pagamento, va stigmatizzato nel quadro dei doveri di buona fede e correttezza nei rapporti con la clientela.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sottoscritto nel 2013 una fideiussione omnibus di euro 330.000 a garanzia dei debiti di una società terza. Nel luglio 2019 una filiale dell’intermediario gli aveva rilasciato una comunicazione dalla quale risultava l’assenza di fideiussioni personali; nel gennaio 2025, tuttavia, l’intermediario gli aveva inviato una messa in mora per l’intero importo, qualificando poi come “mero disguido” la precedente dichiarazione. Nel febbraio 2025 era intervenuta una nuova liberatoria.

Il ricorrente ha chiesto la cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi e nei sistemi di informazione creditizia, oltre al risarcimento di euro 100.000 per i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti. L’intermediario ha contestato la natura liberatoria della comunicazione del 2019 e ha negato la sussistenza di qualsiasi danno.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge il ricorso muovendo da una constatazione preliminare: il ricorrente non chiarisce il proprio ruolo rispetto alla società garantita e rappresenta le vicende proprie e quelle della società come se i due soggetti coincidessero. Da qui la distinzione tra i due pregiudizi lamentati.

Quanto al pregiudizio patrimoniale, derivante dal fallimento delle trattative per un contratto di appalto, esso si è prodotto, a tutto concedere, sulla società e non sul garante: il relativo risarcimento non è nella titolarità del ricorrente. Sul punto il Collegio non entra nel merito della legittimazione attiva oltre quanto necessario, perché il difetto di titolarità è assorbente.

Quanto al pregiudizio non patrimoniale, il Collegio esamina la condotta dell’intermediario, che ha inviato la richiesta di pagamento nonostante la lettera del 25 luglio 2019 contenente l’attestazione dell’assenza di fideiussioni personali. Rileva però che, qualunque valore avesse quella comunicazione, era poi intervenuta la liberatoria del 10.02.2025 e che il debitore principale era stato segnalato a sofferenza solo il 7.03.2025, quando la garanzia era già estinta. La richiesta di pagamento del 15.01.2025 non ha quindi avuto, né avrebbe potuto avere, alcun seguito nei confronti del garante.

Da ciò deriva il rigetto della domanda risarcitoria: non sono risarcibili stati d’ansia, disagi o fastidi, occorrendo che la lesione superi una soglia minima di tollerabilità che nella specie non risulta superata. Il Collegio non riconosce valore probatorio dirimente al certificato del medico di famiglia, la cui correlazione tra stato d’ansia ed evento è frutto delle indicazioni del paziente.

Il rigetto non equivale però a una totale assoluzione dell’intermediario. Il Collegio stigmatizza espressamente il comportamento che, dopo aver comunicato l’insussistenza di fideiussioni, ha inviato un’intimazione di pagamento a un soggetto che non avrebbe dovuto riceverla, richiamando i doveri di buona fede e correttezza che gli intermediari devono osservare nei rapporti con la clientela. Il ricorso è quindi non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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