Riduzione della spesa ammissibile nel bando SRD01: non sussiste periculum per la sospensione cautelare (TAR Emilia-Romagna n. 241 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso un provvedimento di riduzione della spesa ammissibile di una domanda di finanziamento, il requisito del danno grave e irreparabile non può ritenersi sussistente allorché il provvedimento impugnato non disponga l’esclusione integrale del contributo, ma incida solo sull’entità dell’importo ammesso a finanziamento. La valutazione circa la sussistenza del periculum in mora deve essere operata in concreto, avendo riguardo all’effettiva lesione derivante dal provvedimento, la quale, in caso di mera riduzione, è suscettibile di adeguata tutela nella più appropriata sede di trattazione del merito.
Il Fatto
Un’impresa agricola impugnava dinanzi al TAR Emilia-Romagna la delibera con cui la Regione aveva disposto la riduzione della spesa ammissibile relativa alla sua domanda di sostegno presentata nell’ambito dell’Avviso pubblico regionale SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”, di cui al Reg. UE 2115/2021 e al PSP 2023/2027. La riduzione concerneva, in particolare, il costo per l’acquisto di un’attrezzatura robotica, ritenuto non ammissibile per intero sulla base dell’istruttoria condotta dalla Commissione di Valutazione. L’impresa chiedeva, quindi, l’annullamento degli atti impugnati e la sospensione cautelare della loro efficacia, lamentando l’illegittimità della decurtazione operata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel scrutinare l’istanza cautelare, ha incentrato la propria valutazione sulla sussistenza del requisito del periculum in mora. Ha rilevato come la controversia coinvolga complesse valutazioni tecniche in ordine alla consistenza, alla novità e all’unicità del veicolo che l’impresa ricorrente intendeva acquistare e per il quale aveva richiesto il finanziamento. Tali profili, ha osservato il Collegio, richiedono ogni opportuno approfondimento che deve essere rinviato alla più appropriata sede della trattazione del merito.
Sotto il profilo del danno, il Tribunale ha evidenziato che nella fattispecie si controverte di una riduzione dell’importo ammissibile del finanziamento, e non di una esclusione integrale del contributo. All’impresa era stata riconosciuta una spesa ammissibile di euro 547.423,74 ed un contributo concedibile pari a euro 328.454,24. Tale circostanza, ad avviso del Collegio, incide in modo determinante sulla valutazione della sussistenza del requisito cautelare.
La sola decurtazione parziale dell’importo, non comportando l’espulsione totale del beneficiario dalla misura di sostegno, non integra infatti quella lesione grave e irreparabile che sola potrebbe giustificare l’adozione di una misura cautelare in attesa della decisione di merito. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che non sussistessero i presupposti per la concessione della richiesta tutela, respingendo la domanda cautelare e compensando tra le parti le spese della fase.
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Nota della Redazione
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