Verde pubblico nel piano attuativo decaduto: vincolo conformativo e non espropriativo (TAR Lazio n. 170 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La destinazione a verde pubblico impressa da un piano particolareggiato in attuazione degli standard del d.m. n. 1444/1968 non perde efficacia con la scadenza del termine di esecuzione del piano. Ai sensi dell’art. 17 della legge n. 1150/1942, le prescrizioni di zona conservano carattere ultrattivo e conformativo, mentre decadono solo le previsioni di natura espropriativa. Il vincolo così posto non è espropriativo e non rende l’area “bianca” né indiscriminatamente edificabile. Esso coesiste con l’eventuale localizzazione puntuale delle aree da espropriare, che è temporanea e segue una sorte diversa. La qualificazione conformativa del vincolo di verde pubblico vale anche per le prescrizioni derivanti dagli strumenti urbanistici attuativi, non solo per quelle del piano regolatore.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di un lotto ricadente nel comprensorio R3 “Prampolini” del piano particolareggiato di esecuzione del Comune di Latina. Il 14 agosto 2020 presenta istanza di permesso di costruire per un edificio residenziale di volumetria pari a mc 2.389,19.

Il Comune nega il titolo con provvedimento del 29 marzo 2021, sul rilievo che l’area è destinata a verde pubblico e che la decadenza dei vincoli espropriativi non fa rivivere le pregresse previsioni pianificatorie. La società impugna davanti al TAR Lazio, deducendo la natura espropriativa e non conformativa del vincolo e l’illegittima reiterazione automatica dello stesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 17 della legge n. 1150/1942. Il primo comma stabilisce che, decorso il termine di esecuzione, il piano particolareggiato diventa inefficace solo per la parte non attuata, restando fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare le prescrizioni di zona. Il terzo comma consente l’attuazione di singoli sub-comparti da parte dei privati, purché non si modifichino le destinazioni delle aree pubbliche e si rispettino i rapporti dei parametri urbanistici dello strumento decaduto.

Da qui il principio, richiamato come orientamento consolidato, per cui le aree comprese nel piano decaduto non sono prive di regolamentazione urbanistica: permane la disciplina di pianificazione generale e la linea fondamentale dello strumento attuativo. Il regime delle “zone bianche” ex art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 opera solo in difetto di programmazione del territorio. Il piano decaduto perde efficacia per le sole previsioni espropriative, ma la conserva per il resto, restando “ultrattivo”.

Applicando tali coordinate, il TAR rileva che gli artt. 1 e 4 delle NTA del PRG hanno demandato al PPE l’individuazione delle aree da destinare a standard, nel rispetto degli standard del d.m. n. 1444/1968. La tabella di perimetrazione ha assegnato il lotto a verde pubblico. La zona non è quindi divenuta edificabile: è rimasta soggetta a una disciplina funzionale di massima che ha resistito alla decadenza, è idonea a conformare l’attività costruttiva in via strutturale e permanente e convive con i vincoli particolari, temporanei e destinati a cadere.

Il Collegio esclude poi che la destinazione a verde pubblico sia di per sé espropriativa. La giurisprudenza amministrativa la qualifica come vincolo conformativo funzionale all’interesse pubblico generale, a tempo indeterminato. La ricorrente non ha allegato elementi idonei a deflettere da tale conclusione. Il carattere “meramente indicativo” dell’ubicazione dei servizi, previsto dalle NTA, attenua l’eccezione sulla localizzazione “lenticolare”. Nessuna disposizione vieta infine di realizzare la finalità pubblica mediante iniziativa privata o promiscua.

Il ricorso è respinto perché infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000, oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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