Demolizione illegittima di immobile ante 1967 fuori dal centro abitato (TAR Sardegna n. 216 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza con cui il Comune ingiunge la demolizione di un compendio immobiliare per assenza di permesso di costruire, quando non accerti l’epoca di realizzazione dell’opera e questa risulti, anche per effetto di giudicato formatosi su analoga ordinanza, anteriore al 1967. A tale data, infatti, mancava un obbligo generalizzato di licenza edilizia: l’obbligo di “chiedere apposita licenza al Sindaco” è stato introdotto solo dall’art. 10, l. n. 765 del 1967, che ha riformulato l’art. 31, l. n. 1150 del 1942. Il provvedimento che ometta di verificare il dato temporale e si fondi su una motivazione generica e incerta è pertanto illegittimo e va annullato.

Il Fatto

La ricorrente impugna l’ordinanza del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Dorgali n. 24 del 26.3.2020, notificata il 20.4.2020, con cui è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di un appartamento sito in Dorgali, località Cala Gonone, posto al primo piano di un fabbricato inserito in un più ampio compendio di tre edifici.

Il Comune fonda il provvedimento sull’assenza del permesso di costruire e sulla difformità rispetto al nulla osta paesaggistico, ammettendo però di non conoscere “con precisione l’epoca di costruzione dei fabbricati”. La ricorrente deduce la genericità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il fabbricato è stato ultimato entro il 1966, in zona allora non qualificabile come centro urbano e priva di strumenti urbanistici che imponessero la licenza. Nel corso del giudizio deposita la sentenza del TAR Sardegna n. 622/2023, che ha annullato la medesima ordinanza su ricorso di altri proprietari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la portata della sentenza n. 622/2023 e ne esclude anzitutto l’applicabilità automatica. Quel giudizio riguardava esclusivamente la scala esterna del fabbricato riconducibile ad altri comproprietari, cosicché l’annullamento ivi pronunciato non si estende alla posizione della ricorrente.

La decisione offre però un elemento decisivo sul piano fattuale. Nella pronuncia si dà atto che il compendio è anteriore al 1967 e la circostanza è ritenuta pacifica; tale accertamento è coperto dal giudicato e prevale sull’incertezza espressa dall’ordinanza, che si limita a porre in dubbio l’epoca di costruzione senza risolverla.

Su questa base il TAR rileva il difetto dell’atto. Il Comune ingiunge la demolizione dell’intero compendio per assenza di licenza e di autorizzazione paesaggistica, senza accertare la data esatta di edificazione. La motivazione è generica e non consente di individuare con precisione né l’abuso contestato né il presupposto temporale dell’ordine demolitorio.

Il Collegio enuncia allora il principio risolutivo. È illegittima l’ordinanza demolitoria di manufatti dei quali sia comprovata l’anteriorità al 1967, perché essi risalgono a un’epoca in cui l’attività edilizia non era soggetta all’obbligo generalizzato di licenza, introdotto dall’art. 10, l. n. 765 del 1967. L’epoca di costruzione anteriore alla riforma e la collocazione fuori dal centro abitato escludono la necessità del titolo.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *