Piano attuativo di iniziativa privata e notifica ai controinteressati: inammissibilità del ricorso (TAR Toscana n. 195 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso proposto per l’annullamento di un piano attuativo di iniziativa privata, i soggetti promotori dell’intervento edificatorio assumono la veste di controinteressati agevolmente identificabili dagli atti del procedimento, in quanto presentatori del progetto. Ne consegue che il ricorso è inammissibile ove non sia stato ad essi tempestivamente notificato ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Il principio si applica anche quando l’impugnazione investa il piano operativo nella parte in cui fa salvi gli effetti del piano attuativo, poiché in tale sede la scelta edificatoria si rinnova e il promotore resta parte necessaria del giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione con cui il Comune aveva approvato una variante semplificata al regolamento urbanistico per le attività produttive. Con successivi motivi aggiunti hanno censurato l’approvazione definitiva della variante, del piano attuativo di iniziativa privata e la relativa convenzione urbanistica.
Con un secondo ricorso, poi riunito, hanno impugnato il piano operativo comunale nella parte in cui faceva salvi gli effetti del medesimo piano attuativo. Il Comune si è costituito eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità per mancata notifica ai proprietari e ai soggetti attuatori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto la riunione dei due ricorsi, avendo ad oggetto la stessa questione in fatto e in diritto, sviluppatasi nel tempo attraverso l’approvazione della variante, del piano attuativo e del piano operativo. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, poiché la parte di interesse dei ricorrenti era stata temporaneamente stralciata in attesa della verifica preliminare di VAS.
Ha dichiarato improcedibili i motivi aggiunti avverso l’approvazione definitiva della variante, essendo sopravvenuto il nuovo piano operativo che ha superato il precedente regolamento urbanistico. La sopravvenuta pianificazione ha privato di interesse la censura.
Sul residuo, il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione del Comune. Le produzioni documentali dei ricorrenti dimostravano che essi conoscevano il nominativo esatto dei proprietari dei terreni del comparto e dei soggetti attuatori della convenzione urbanistica. Il controinteressato era dunque noto e il ricorso andava notificato anche a lui.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha distinto i piani di iniziativa pubblica dai piani esecutivi di iniziativa privata, nei quali si configurano titolari di posizioni direttamente incise. Ha inoltre osservato che, ai sensi dell’art. 110 della legge regionale Toscana n. 65/2014, la convenzione ha durata decennale, e che i ricorrenti non hanno provato la titolarità di immobili interessati dalle misure urbanistiche.
Ha pertanto dichiarato inammissibili i motivi aggiunti e il secondo ricorso, condannando i ricorrenti alle spese in favore del Comune e compensando con le altre parti.
Nota della Redazione
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