Il piano di attuazione privato non richiede il consenso del proprietario confinante (TAR Trentino-Alto Adige n. 228 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il diritto al ricorso e l’interesse alla decisione costituiscono condizione dell’azione, rilevabile d’ufficio, che deve permanere per tutta la durata del giudizio. La caducazione dell’interesse sopravvenuto va dichiarata quando intervenga una modificazione della situazione di fatto o di diritto così radicale da rendere inutile la pronuncia. La sostituzione dell’atto impugnato con un nuovo provvedimento, che assorba la pretesa e ne renda superflua la verifica giudiziale, determina l’improcedibilità del ricorso. Non integra invece cessazione della materia del contendere la sola condotta del ricorrente che, adeguandosi all’onere contestato con soluzione tecnica alternativa, abbia reso il progetto conforme, poiché manca una decisione amministrativa satisfattiva delle sue ragioni.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di particelle ricadenti nella zona produttiva D1 del Comune di San Candido, presenta all’amministrazione un progetto di piano di attuazione di iniziativa privata, strumento che il piano urbanistico comunale rende obbligatorio per quella zona e che il Comune non ha mai adottato. Con nota del 14.01.2025 il servizio comunale competente chiede l’integrazione documentale e, al punto 2, subordina l’ulteriore esame del progetto alla produzione del consenso scritto del proprietario del lotto confinante, il cui immobile sarebbe interessato dalla previsione di demolizione. Il ricorrente impugna quella sola prescrizione davanti al TAR, sostenendo che né il legge provinciale n. 9/2018 né altra fonte impongano l’assenso del terzo, essendo prevista a suo carico la sola osservazione nel procedimento di approvazione.

Nelle more del giudizio il Comune, contrariamente all’annuncio di archiviare l’istanza in caso di incompletezza, trasmette comunque l’elaborato alla commissione competente per il paesaggio. Il parere reso ribadisce la necessità del consenso e segnala ulteriori carenze; il tutto viene comunicato al ricorrente con nota del 24.04.2025. Lo stesso ricorrente deposita poi una versione rivista del piano, in cui l’edificio interessato è classificato come esistente e la demolizione non è più prevista. Il Comune eccepisce l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 35 della legge provinciale sul processo amministrativo e dalla giurisprudenza amministrativa citata (Cons. Stato, Sez. V, n. 6549/2010; Cons. Stato, Sez. IV, n. 7369/2024), secondo cui l’interesse al ricorso è presupposto processuale da verificare d’ufficio e deve sussistere sino alla decisione. L’improcedibilità esige una situazione nuova che privi di utilità concreta la pronuncia.

Il primo argomento è decisivo. La nota impugnata subordinava la prosecuzione dell’istruttoria alla produzione del consenso del confinante. Il Comune ha invece proseguito l’esame del piano e lo ha sottoposto al parere del organo tecnico competente, che ha richiamato l’assenso del terzo e rilevato altri difetti. Quel parere e la successiva nota sindacale hanno sostituito il provvedimento originario. Da questo non deriva più alcun effetto pregiudizievole e una pronuncia sul punto non arrecherebbe alcun vantaggio pratico al ricorrente.

Il secondo argomento opera in via concorrente. Il ricorrente ha egli stesso versato in atti un progetto modificato che elimina la demolizione sull’immobile del confinante, adeguandosi in forma alternativa alla richiesta dell’amministrazione. Si è così creato un nuovo assetto fattuale, sensibilmente diverso da quello dell’atto introduttivo, con sostituzione dell’elaborato.

Il Collegio precisa la qualificazione: non ricorre cessazione della materia del contendere, che presuppone un provvedimento amministrativo di integrale soddisfacimento della pretesa, ma solo carenza sopravvenuta di interesse, poiché tale decisione satisfattiva manca. Richiama in proposito TAR Lombardia, sede di Milano, n. 635/2025.

Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile. La natura meramente processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *