Il nulla osta parziale non impone il preavviso di rigetto (TAR Sicilia n. 2522 del 08.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza che accoglie il progetto limitandone la portata costituisce provvedimento positivo con condizioni e non provvedimento negativo: non è perciò soggetto al preavviso di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990, applicabile ai soli dinieghi. In zona territoriale omogenea A il parere dell’Ente tutorio richiesto dalle N.T.A. del P.R.G. non sconfina nell’urbanistica quando si fonda sulla salvaguardia dei caratteri tipologici dei centri storici e si traduce nell’esclusione di sopraelevazioni e ampliamenti comportanti aumento di volume e superficie. La motivazione, pur sintetica, è idonea se coerente con le previsioni progettuali e con le finalità di tutela. Le difese procedimentali dell’Amministrazione che precisano le ragioni del parere non costituiscono motivazione postuma.
Il Fatto
Il ricorrente presenta alla Soprintendenza di Catania la richiesta di autorizzazione prevista dagli strumenti urbanistici per interventi in aree non assoggettate a tutela paesaggistica, relativa a un progetto di ristrutturazione, sopraelevazione e ampliamento di un immobile a un solo livello sito in zona A del P.R.G. Il Comune rilascia certificazione di conformità urbanistica, attestando la fattibilità della nuova volumetria e richiamando i parametri del piano particolareggiato del centro storico, adottato ma scaduto e mai approvato.
La Soprintendenza rilascia il nulla osta condizionandolo all’esecuzione delle sole opere di mera ristrutturazione, con esclusione di ogni sopraelevazione e ampliamento comportante aumento di volume e superficie utile. Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, difetto di motivazione, incompetenza e sviamento, contraddittorietà e violazione del dissenso costruttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Sul primo motivo, il TAR richiama la previsione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, diretta a evitare provvedimenti a sorpresa e a rafforzare la natura collaborativa dell’agire amministrativo. La norma si applica però ai soli provvedimenti negativi. Nel caso concreto la Soprintendenza ha rilasciato un atto positivo, sia pure condizionato, accogliendo il progetto e limitandone soltanto portata ed entità. L’omesso preavviso non inficia quindi la validità del provvedimento, in linea con Cons. Stato, sez. VI, n. 4679 del 2023.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale riconosce che le valutazioni urbanistiche spettano al Comune, come affermato da C.G.A.R.S. n. 233 del 2017 e da TAR Catania n. 1301 del 2024, richiamata da TAR Catania n. 506 del 2025. Osserva tuttavia che la sovrapposizione dei giudizi è solo apparente: il nulla osta è richiesto dall’art. 3 delle N.T.A. del P.R.G. per gli interventi in zona A, non vincolata paesaggisticamente, e risponde alla necessità di salvaguardia dei caratteri e dei valori tipologici dei centri storici.
Le limitazioni apposte si fondano dunque su ragioni estetico-architettoniche, non urbanistiche: sono autorizzate solo opere conservative, senza aumento volumetrico o di superficie. La motivazione, pur formulata in termini generali, è ritenuta idonea, comprensibile e coerente con le finalità di tutela, se letta in relazione alle previsioni progettuali.
Il TAR esclude altresì che le difese depositate dall’Amministrazione integrino motivazione postuma: esse si limitano a precisare le ragioni già desumibili dall’atto, ossia la previsione di due piani anziché uno, con altezze di interpiano e aperture inusitate rispetto ai fabbricati limitrofi. Il terzo motivo è rigettato per la stessa ragione: il richiamo al piano del centro storico e allo studio di dettaglio compare solo tra i “Visti” e non sostanzia le condizioni del nulla osta.
Il ricorso è quindi infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità delle questioni controverse. Il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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