Piano delle coste non perfezionato e ricorso inammissibile per difetto di interesse (TAR Puglia n. 1276 del 23.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano Comunale delle Coste adottato dal Comune e sottoposto all’esame della Giunta regionale non acquista efficacia lesiva finché il procedimento di approvazione non si perfeziona. La delibera consiliare di approvazione adottata senza il preventivo assenso regionale, o in difetto dell’adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Giunta, non integra la fattispecie legale che determina l’entrata in vigore del Piano. Ne consegue il difetto di interesse attuale all’impugnazione e l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a, cod. proc. amm., restando salva la successiva impugnazione degli atti definitivi. La declaratoria non pregiudica la riproposizione delle censure ove gli atti assumano portata lesiva attuale.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima in essere nel territorio del Comune di Ugento. Con giudizio introdotto originariamente nelle forme del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi trasposto innanzi al TAR con atto notificato il 20 febbraio 2025, ha impugnato la deliberazione consiliare con cui l’amministrazione comunale ha adottato il Piano Comunale delle Coste di cui all’art. 4 l.r. 17/2015, insieme agli allegati ed elaborati progettuali.
La ricorrente ha dedotto l’eccessiva indeterminatezza delle scelte pianificatorie, la non corretta rappresentazione dei lotti concedibili e l’inadeguata verifica dello stato del litorale. Comune e Regione hanno eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, non essendosi ancora perfezionato il procedimento di approvazione del Piano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio della discussione: l’eventuale modifica del Piano non incide sulla decisione, che ha ad oggetto esclusivamente gli atti sinora elaborati, mentre i nuovi provvedimenti dovrebbero formare oggetto di motivi aggiunti o di autonoma impugnazione.
Nel merito, il Tribunale ritiene fondata e assorbente l’eccezione di inammissibilità. Richiamato l’orientamento secondo cui l’interesse ad agire richiede personalità, attualità e concretezza della lesione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7325 del 15 settembre 2025), il Collegio verifica che il procedimento di approvazione non è concluso e che agli atti impugnati non può attribuirsi valore finale né efficacia.
L’art. 4, co. 5, l.r. 17/2015 impone che il Piano adottato dal Comune sia sottoposto all’esame della Giunta regionale, che si pronuncia sulla coerenza con il Piano Regionale delle Coste; solo all’esito favorevole di tale verifica il Consiglio comunale può approvarlo in via definitiva. Nel caso concreto la Regione, con la delibera di Giunta n. 106 del 19 febbraio 2024, non ha concluso per la piena compatibilità delle previsioni, ma ha subordinato il proprio assenso all’implementazione di otto prescrizioni sostanziali enucleate nel verbale del 31 gennaio 2024, adeguamento non ancora avvenuto.
La successiva deliberazione consiliare n. 33 del 31 luglio 2024 non assume rilievo, perché non supportata dal preventivo assenso regionale e quindi inidonea a integrare la fattispecie legale dell’entrata in vigore. Il Collegio sottolinea che l’adeguamento richiede un’ulteriore attività amministrativa, un nuovo testo e nuovi elaborati, da sottoporre alla verifica regionale e successivamente a pubblicazione.
Difetta quindi un interesse attuale: gli atti non sono definitivi e non determinano alcun pregiudizio immediato, continuando la ricorrente a esercitare la concessione alle precedenti condizioni. Resta ferma la possibilità di impugnare i nuovi atti di approvazione e di riproporre le censure ove assumano portata lesiva attuale. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.