Proroga del termine spetta solo agli operai avventizi nei consorzi di bonifica (TAR Sardegna n. 468 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 34, comma 11, l.r. n. 6/2008 della Regione autonoma della Sardegna va interpretato in senso restrittivo. Il “personale” ivi richiamato è esclusivamente quello operaio avventizio stagionale, individuato dagli artt. 2 e 122 del C.C.N.L. dei Consorzi di bonifica, e non anche il personale impiegatizio. L’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 sottrae al regime sanzionatorio del contratto a termine i soli rapporti stipulati per attività stagionali individuate dai contratti collettivi. Il contratto a tempo indeterminato costituisce il tipo ordinario e prevalente, mentre il termine è figura eccezionale e di stretta interpretazione. La controversia sull’annullamento regionale dell’atto consortile di assunzione appartiene alla giurisdizione amministrativa.
Il Fatto
Il Consorzio di bonifica dell’Oristanese, con deliberazione n. 18 del 30.01.2024, prorogava per dodici mesi il contratto a tempo pieno e determinato di un impiegato di concetto, già assunto per selezione pubblica con contratto annuale e poi prorogato di ulteriori dodici mesi. La proroga era adottata invocando l’art. 34, comma 11, l.r. n. 6/2008.
La deliberazione era trasmessa all’Assessorato regionale dell’agricoltura per il controllo di legittimità, ai sensi degli artt. 40 e ss., l.r. n. 6/2008. All’esito di un articolato contraddittorio procedimentale la Regione adottava la determinazione n. 360 del 28.03.2024, che annullava l’atto consortile sul rilievo che il rapporto non rientrava nell’ambito applicativo della norma invocata, riferibile al solo personale operaio avventizio. Il Consorzio impugnava la determinazione davanti al TAR, che respingeva l’istanza cautelare riunendola al merito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio afferma la propria giurisdizione. Oggetto del giudizio non è il rapporto di lavoro, bensì la legittimità del provvedimento regionale di annullamento adottato nell’esercizio del controllo preventivo di legittimità sugli atti consortili in materia di assunzioni, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. c), l.r. n. 6/2008. Si tratta di ambito disciplinato da norme di diritto pubblico e ricompreso nel perimetro della giustizia amministrativa.
Nel merito il ricorso è infondato. Il Collegio muove dal carattere eccezionale del contratto a termine, in linea con la direttiva 99/70/CE e con il d.lgs. n. 81/2015, richiamando il principio affermato da Cass. n. 15226/2023. Le disposizioni che consentono plurimi contratti a termine o proroghe senza limiti temporali e senza meccanismi sanzionatori sono quindi di stretta interpretazione, in ragione della specifica tipologia di attività lavorativa considerata.
L’ambito applicativo della norma regionale va determinato alla luce della normativa nazionale, che individua uniformemente le ipotesi eccezionali di legittimo ricorso al termine, trattandosi di materia riconducibile all'”ordinamento civile” di cui all’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. L’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 esclude dal rigido regime e dal relativo meccanismo sanzionatorio i contratti stipulati per le attività stagionali individuate dai contratti collettivi. Il contratto collettivo applicabile individua i lavoratori stagionali nei soli operai avventizi: il termine “personale” della norma regionale è dunque riferibile esclusivamente a costoro.
A tale lettura conduce anche il successivo comma 11-bis, che menziona il “personale operaio, incluso quello di cui al comma 11”. Il Collegio esamina poi l’ipotesi residuale prospettata dal ricorrente, relativa ai dipendenti che non abbiano superato i ventiquattro mesi: anche in tal caso si tratterebbe di assunti per un periodo tra otto e nove mesi, mentre il dipendente aveva già maturato contratti per ventiquattro mesi complessivi.
Quanto alla dedotta contraddittorietà rispetto ad altra delibera consortile, il Collegio rileva che essa riguardava operai stagionali, come confermato dal Consorzio stesso in sede di chiarimenti. Il provvedimento impugnato è inoltre plurimotivato: l’infondatezza della censura sull’ambito applicativo esime il giudice dall’esame delle ulteriori doglianze. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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