Ricorso cumulativo inammissibile senza connessione procedimentale tra impianti (Cons. Stato n. 3036 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale impone che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento. Il ricorso cumulativo ha carattere eccezionale e resta ammissibile solo quando tra gli atti impugnati sussista una connessione procedimentale o funzionale, da accertarsi in modo rigoroso per evitare la confusione di controversie, l’aggravio dei tempi del processo e l’abuso dello strumento processuale. Non è sufficiente la connessione soggettiva tra le parti, né la circostanza che gli impianti oggetto di distinte autorizzazioni siano destinati alla medesima particella catastale. L’inammissibilità del ricorso cumulativo integra una condizione dell’azione e non un presupposto processuale, con la conseguenza che il giudice non può supplire mediante la separazione delle cause, la quale presuppone comunque un ricorso ammissibile.

Il Fatto

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale, alcuni cittadini e un’associazione di consumatori hanno impugnato gli atti di due procedimenti autorizzatori relativi a distinte stazioni radio base. Il primo procedimento era stato avviato su istanza di un gestore di telecomunicazioni, il secondo su istanza congiunta di altri operatori.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 1539 del 24 gennaio 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto dei presupposti del ricorso cumulativo. Gli originari ricorrenti hanno appellato deducendo violazione del diritto di difesa, irragionevolezza della declaratoria e possibilità di separazione delle cause. I controinteressati hanno resistito e riproposto i motivi di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata, da Cons. Stato, Adunanza plenaria n. 5 del 2015 a Cons. Stato, Sez. V, n. 8181 del 2023, secondo cui l’ammissibilità del ricorso cumulativo esige il rigoroso accertamento di una connessione procedimentale o funzionale tra gli atti gravati. Tale connessione deve essere idonea a concentrare in un’unica delibazione l’apprezzamento della correttezza dell’azione amministrativa.

Nel caso concreto gli atti impugnati appartengono a due procedimenti autonomi e distinti, avviati su istanze separate e in tempi diversi, relative a impianti ciascuno dotato di proprie caratteristiche tecniche. Manca dunque il requisito richiesto. La Corte esclude che la comune collocazione catastale degli impianti possa supplire alla carenza di connessione, trattandosi di circostanza di fatto non idonea.

Il Collegio rileva inoltre che le censure non sono del tutto sovrapponibili: la stessa parte appellante ha differenziato gli argomenti per ciascun impianto, confermando la non identità delle situazioni sostanziali e processuali. Non ricorre quindi l’identità di causa petendi e di petitum che sola giustificherebbe la trattazione congiunta.

Quanto alla pretesa lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e delle fonti sovranazionali richiamate, la Corte osserva che i limiti ai ricorsi cumulativi sono essi stessi strumentali a evitare la confusione delle posizioni e la difficoltà difensiva dell’amministrazione e dei controinteressati. L’onere di proporre ricorsi separati non risulta eccessivo né discriminatorio.

Infine, il richiamo alla separazione delle cause è giudicato inconducente: la facoltà di separare presuppone l’ammissibilità del ricorso, da esaminare in via prioritaria. L’appello è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese processuali e assorbimento dei motivi riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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