Piano di massima occupabilità e ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico (Cons. Stato n. 10200 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Piano di massima occupabilità (PMO) rientra tra gli atti di pianificazione del territorio e partecipa di una spiccata discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo entro gli stretti limiti del controllo estrinseco di non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Il bilanciamento tra libertà di iniziativa economica ed esigenze pubblicistiche di valorizzazione territoriale, tutela dei contesti storici, circolazione, igiene, sicurezza e quiete dei residenti non richiede particolare motivazione, né può dirsi violato per la sola allegazione che l’area interessata sia ampia e priva di vincoli. Gli atti generali di pianificazione non impongono l’attivazione degli ordinari istituti di partecipazione procedimentale, salvo che il privato indichi la specifica norma che ne prescrive le modalità. Il mancato invio della comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullamento del diniego quando l’amministrazione era vincolata ai limiti del piano e non avrebbe potuto adottare un provvedimento di segno diverso, non trovando applicazione, ratione temporis, il terzo periodo del comma 2 dell’art. 21-octies.

Il Fatto

Una società che gestisce un ristorante in Roma chiede a Roma Capitale l’ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico, da mq. 14,08 già fruiti fino a mq. 33,80. L’amministrazione rigetta l’istanza rilevando che, secondo la scheda di dettaglio del vigente PMO relativa alla via interessata, la massima occupazione assentibile è pari proprio a mq. 14,08.

La società impugna il diniego insieme agli atti generali presupposti — le delibere consiliari che hanno individuato e ridefinito le aree del PMO e approvato le schede di dettaglio del Municipio I. Il TAR Lazio respinge il ricorso, ravvisando la natura discrezionale del piano, l’estraneità degli atti generali agli istituti partecipativi e l’irrilevanza del mancato preavviso di diniego per effetto della clausola di non annullabilità. Propone appello la società.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma la qualificazione del PMO come atto di pianificazione territoriale, richiamando la giurisprudenza di Sezione n. 7475 del 2024 e le pronunce n. 6464 del 2024, n. 3293 del 2023 e n. 7964 del 2022. Il sindacato resta dunque confinato al controllo estrinseco di non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà.

Le censure dell’appellante su questo punto si risolvono in affermazioni generiche, prive di agganci oggettivi idonei a dimostrare l’arbitrarietà delle scelte. La legge della Regione Lazio n. 21 del 2006, vigente ratione temporis, impone all’amministrazione un equo contemperamento tra iniziativa economica e plurime esigenze pubblicistiche; conclusioni analoghe valgono per la successiva legge regionale n. 22 del 2019. La circostanza che la strada sia ampia, munita di marciapiedi e priva di edifici vincolati non prova la violazione del dovere di bilanciamento. L’attività commerciale resta comunque esercitabile sulla porzione assentita, onde il primo motivo è respinto.

Quanto alla partecipazione alla formazione degli atti generali, il Collegio esclude che il primo Giudice abbia travisato la censura: il ricorso rivendicava la possibilità per la ricorrente di presentare osservazioni, senza indicare alcuna disposizione che imponesse la pubblicazione degli atti e i termini per le controdeduzioni. In mancanza del parametro normativo di raffronto, corretta è stata la lettura del motivo in chiave di ordinaria partecipazione ex legge n. 241 del 1990, così da sottrarlo all’inammissibilità per genericità.

Sul diniego finale, la Corte ritiene non fondata la doglianza relativa all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Roma Capitale, vincolata ai limiti di massima occupabilità della zona, non avrebbe potuto provvedere diversamente; opera quindi la clausola di non annullabilità dell’art. 21-octies, comma 2. Il terzo periodo della norma, che esclude il divieto in caso di violazione dell’art. 10-bis, è stato introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, e si applica solo ai procedimenti successivi alla sua entrata in vigore, come affermato dalla Sezione n. 10624 del 2023. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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