Abusi edilizi e valutazione unitaria del complesso immobiliare (TAR Liguria n. 101 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi la valutazione dell’illecito presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate. L’opera abusiva va identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto unitariamente considerato. Il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva non da ciascun intervento in sé, ma dall’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni. Ne consegue che è infondata la pretesa di assoggettare separatamente ciascun intervento a un distinto regime sanzionatorio, edilizio o paesaggistico. L’errata o esorbitante indicazione dell’area che verrà acquisita gratuitamente al patrimonio comunale non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione, ma semmai del successivo e distinto procedimento di acquisizione.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di una villa con area circostante nel comune di Bordighera, impugnava in via prudenziale l’atto del 23 febbraio 2024 con cui l’Amministrazione anticipava l’emanazione di una ordinanza di demolizione in relazione a sette interventi ritenuti abusivi, catalogati dalla lettera A alla lettera G. Con motivi aggiunti estendeva l’impugnazione all’ordinanza n. 458/UT del 6 marzo 2024, che qualificava gli interventi A, B e C come realizzati in totale difformità dal permesso di costruire e gli interventi D, E, F e G come eseguiti in assenza dello stesso, contestando altresì l’assenza di autorizzazione paesaggistica e la violazione della normativa antisismica.
Il ricorrente deduceva un unico articolato motivo avverso l’atto prodromico e tre motivi avverso l’ordinanza, lamentando la considerazione unitaria di opere disomogenehe, il difetto di indicazione del titolo assunto a parametro del giudizio di difformità, l’applicazione dell’art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 a opere non sanzionabili e l’illegittimità della parte relativa all’acquisizione dell’area di sedime. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso introduttivo e instando per il rigetto dei motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse, trattandosi di atto prodromico ed endo-procedimentale di riscontro delle osservazioni, non immediatamente produttivo di effetti lesivi. Ha invece ritenuto infondato il ricorso per motivi aggiunti, muovendo il primo e il secondo motivo da un presupposto errato: che i singoli interventi vadano apprezzati separatamente per stabilire l’applicabilità del regime sanzionatorio.
Il Tribunale ha richiamato la costante giurisprudenza, anche della sezione, secondo cui è necessario un apprezzamento unitario e complessivo degli abusi, peraltro realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale. L’opera abusiva si identifica con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi. Il pregiudizio al territorio o al paesaggio deriva dall’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto e nelle reciproche interazioni.
Quanto al dedotto difetto di indicazione del titolo assunto a parametro, la Corte ha osservato che la relazione di sopralluogo contenuta nella segnalazione di notizia di reato conteneva, oltre alla puntuale descrizione degli interventi, l’analitica elencazione dei titoli edilizi che avevano assentito la costruzione e le trasformazioni del compendio, rispetto ai quali erano state rilevate le contestate difformità. Il Collegio ha quindi affermato che grava sul ricorrente l’onere di dimostrare che gli interventi contestati fossero conformi ai titoli edilizi rilasciati in suo favore.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse attuale, prima ancora che infondato. L’ordinanza, pur anticipando il calcolo della superficie da acquisire in caso di inottemperanza, nulla aveva disposto in proposito, rinviando come per legge all’atto di accertamento dell’inottemperanza. La stima non è certa nell’an né inequivoca nel quantum, essendo l’acquisizione condizionata al contegno del responsabile. Il Collegio ha confermato l’insegnamento secondo cui l’errata indicazione dell’area da acquisire non vizia l’ordinanza, ma semmai il successivo procedimento di acquisizione.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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