Reclutamento docenti AFAM e applicazione del D.P.R. n. 83/2024 dal 2025/2026 (TAR Sicilia n. 2799 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il D.P.R. n. 83/2024, nel prevedere all’art. 17, comma 8, che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno accademico 2025/2026, va letto in combinato disposto con l’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, secondo cui le procedure di reclutamento sono bandite entro giugno dell’anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro ottobre. Ne deriva che rientrano nella nuova disciplina anche i bandi indetti tra giugno e ottobre 2025 per l’anno accademico 2025/2026. L’autotutela che annulla una procedura selettiva bandita sul previgente D.M. n. 180/2023 è legittima quando il bando sia stato adottato in violazione di legge; le ragioni di interesse pubblico possono consistere nella necessità di consentire l’accesso agli aventi diritto in possesso dei requisiti più stringenti del nuovo regolamento. La clausola di salvaguardia del bando e la previsione contrattuale di risoluzione escludono il legittimo affidamento del candidato risultato vincitore.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso bandito dal Conservatorio per la copertura a tempo indeterminato di un posto di prima fascia nel settore artistico-disciplinare del violoncello, indetto in forza del D.M. n. 180/2023. Collocata al primo posto nella graduatoria definitiva, sottoscriveva il contratto a tempo indeterminato.
Il Ministero dell’Università sollecitava ripetutamente l’Istituzione ad annullare le selezioni bandite a mente del citato decreto, ritenendolo abrogato dal D.P.R. n. 83/2024. Il Conservatorio dapprima sospendeva la procedura, poi invitava il responsabile del procedimento ad agire in autotutela; questi avviava il procedimento e ne disponeva l’annullamento integrale. La ricorrente impugnava le delibere con ricorso introduttivo e gli atti successivi con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Le delibere impugnate si limitano a ratificare atti di impulso, sospendere per 45 giorni le procedure e onerare il responsabile del procedimento di provvedere. Esse hanno prescrizioni conformative solo per gli organi dell’Amministrazione e difettano di rilevanza esterna: sono atti endo-procedimentali, non autonomamente lesivi. Il richiamo è alle statuizioni di Cons. Stato, sez. III, n. 7476 del 2019, secondo cui l’impugnabilità anticipata dell’atto endoprocedimentale è eccezionale.
Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale respinge la tesi secondo cui il nuovo regolamento si applicherebbe solo ai bandi successivi al 1° novembre 2025. L’art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 83/2024 va coordinato con l’art. 4, comma 4 e con l’art. 5 del D.M. n. 128/2025, che colloca l’avvio delle procedure durante l’anno accademico 2024/2025. Il Collegio aderisce a TAR Lecce, sez. II, n. 882 del 2026: la locuzione “anno accademico 2025/2026” include le selezioni per la docenza da destinare a quell’anno, da espletarsi tra giugno e ottobre 2025. Il Conservatorio, applicando il superato D.M. n. 180/2023, ha omesso il necessario coordinamento normativo.
È irrilevante che le risorse assunzionali risalissero ad anni precedenti, poiché la disciplina attiene alla fase organizzativa e regolatoria del reclutamento. Infondata è anche la censura di difetto di motivazione: i decreti richiamano la violazione di legge e l’interesse a consentire l’accesso agli aventi diritto in possesso dei requisiti del nuovo regolamento. Quanto al vincolo di parentela con il direttore, il Collegio ritiene che esso suffraghi l’interesse pubblico, esprimendo elementari esigenze di par condicio; la censura è comunque superata dalla natura plurimotivata del provvedimento.
Nessun affidamento tutelabile sussiste: l’art. 16 del bando riservava all’Istituzione la revoca o modifica in caso di provvedimenti ostativi, e il contratto prevedeva l’annullamento della procedura come causa di risoluzione. La circolare ministeriale richiamata conferma anzi l’applicazione anticipata delle nuove modalità nella fase prodromica. Il vizio di motivazione da preteso obbligo di adeguarsi alle indicazioni ministeriali è escluso, avendo il Conservatorio esercitato l’autotutela su rilievi propri di illegittimità. Spese compensate.
Nota della Redazione
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