L’Autorità marittima può disattendere l’Ente tecnico solo con adeguata motivazione (C.G.A.R.S. n. 300 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di certificato di sicurezza per le navi da passeggeri, la competenza al rilascio del provvedimento finale spetta all’Autorità marittima, mentre la verifica di conformità ai requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta compete all’Ente tecnico ai sensi dell’art. 4-ter, quinto comma, d.lgs. n. 45/2000. L’Amministrazione procedente è vincolata agli accertamenti tecnici, ma conserva il potere di disattenderne le conclusioni ove le ritenga manifestamente irragionevoli o fondate su un travisamento dei fatti. Il sindacato esperibile è di legittimità e non di merito: non può tradursi in un controllo intrinseco delle valutazioni tecniche né in una sovrapposizione valutativa. Il diniego opposto su tali profili è illegittimo quando il provvedimento non esplicita le ragioni di irragionevolezza o le inadeguatezze addotte, incorrendo in difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Fatto

La Capitaneria di Porto di Milazzo rilasciava il certificato di sicurezza n. 2021/2076 del 19 marzo 2021 per una nave da passeggeri impiegata sul collegamento dello Stretto, precisando che l’unità non era idonea al trasporto marittimo di persone a mobilità ridotta non deambulanti, in quanto le sistemazioni non rispettavano pienamente il paragrafo G della Circolare 10/SM. L’Ente tecnico aveva invece concluso la visita di controllo con esito pienamente conforme e proposto il rinnovo del certificato.

La società armatrice impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che con sentenza n. 236/2022 lo annullava, riconoscendo all’Ente tecnico il ruolo esclusivo nella verifica di idoneità al trasporto delle persone a mobilità ridotta. Il Ministero e la Capitaneria proponevano appello, deducendo l’erronea interpretazione del riparto di competenze e la sussistenza di un proprio potere di controllo sull’operato dell’organo tecnico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione normativa: l’art. 8 del d.lgs. n. 45/2000 attribuisce all’Autorità marittima il rilascio del certificato di sicurezza, mentre l’art. 4-ter, quinto comma, del medesimo decreto assegna all’Ente tecnico le verifiche di conformità ai requisiti per le persone a mobilità ridotta. Su questo riparto non vi è incertezza.

Il vero thema decidendum è altro: stabilire se l’Autorità marittima possa negare l’idoneità al trasporto delle persone a mobilità ridotta pur in presenza di una conclusione positiva dell’Ente tecnico. La risposta del Consiglio è articolata. L’Amministrazione è vincolata agli accertamenti tecnici, ma non ne è esautorata: può disattenderne le conclusioni ove le ritenga manifestamente irragionevoli o basate su un travisamento dei fatti.

Il perimetro del potere è tratteggiato con precisione: l’Autorità procedente esercita un sindacato di legittimità e non di merito, non può ripetere gli accertamenti né sovrapporre la propria valutazione a quella dell’organo tecnico, ma può censurarne la ragionevolezza, logicità, coerenza e attendibilità. Diversamente, il potere attribuito alla Capitaneria resterebbe un guscio vuoto.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato non esplicita alcuna valutazione di irragionevolezza delle conclusioni dell’Ente tecnico, né descrive compiutamente le inadeguatezze strutturali o le carenze di personale addotte dall’Amministrazione. L’istruttoria disposta in grado di appello ha confermato la presenza di personale specializzato, mentre il profilo delle tabelle di armamento non ha trovato riscontro nella motivazione dell’atto quanto all’incidenza sulla sicurezza.

Ne deriva che, se in astratto il potere sussiste, in concreto esso è stato esercitato in violazione del principio di adeguata motivazione. Il Consiglio accoglie quindi l’appello quanto al riparto di competenze, ma conferma l’annullamento del provvedimento con diversa motivazione, ravvisando il difetto di istruttoria e di motivazione. Le spese del doppio grado sono compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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