Piano paesaggistico confermato e interesse a ricorrere: improcedibilità per sopravvenuta carenza (TAR Sicilia n. 1783 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse va dichiarata quando l’atto impugnato ha cessato di produrre i suoi effetti per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, ovvero per l’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza. L’annullamento giurisdizionale del decreto assessoriale di approvazione del piano paesaggistico, con efficacia erga omnes e con effetti differiti sino alla scadenza del termine ivi fissato, determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il medesimo decreto una volta che il giudicato abbia compiutamente dispiegato la propria efficacia. Parimenti improcedibile è il ricorso per motivi aggiunti che investa l’atto di conferma del piano annullato, qualora sopravvenga l’adozione di un nuovo strumento paesaggistico che recepisca il contenuto del piano precedente. La declaratoria di improcedibilità non esime il giudice dal porre a carico dell’Amministrazione soccombente il contributo unificato, obbligazione ex lege sottratta alla potestà compensativa del giudice.
Il Fatto
La società ricorrente e i comproprietari dell’area di insistenza degli impianti impugnavano il D.A. n. 6682 del 29.12.2016, con il quale l’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana aveva approvato il Piano Paesaggistico dell’Ambito 9 della Provincia di Messina, limitatamente alla parte riguardante gli impianti e l’attività sociale e l’area circostante. Si costituiva l’Amministrazione regionale, chiedendo il rigetto.
Con motivi aggiunti notificati nel settembre 2019 i ricorrenti impugnavano il successivo D.A. n. 063/GAB del 12.06.2019, con cui l’Assessore aveva integrato e modificato le norme di attuazione dei piani paesaggistici, confermando per il resto integralmente il contenuto dei medesimi strumenti. Disposta istruttoria con ordinanza n. 1177 del 13.07.2023, all’udienza straordinaria il Collegio rilevava d’ufficio possibili profili di improcedibilità, assegnando termine per memoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che le sentenze TAR Sicilia, Catania, sez. I, 30.04.2019, nn. 963, 964, 965 e 966 hanno già annullato il D.A. n. 6682/2016 per vizio di incompetenza, con efficacia erga omnes, differendone gli effetti «fino alla ri-adozione delle eventuali misure di salvaguardia […] e, comunque, fino a non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della […] sentenza». Essendosi l’efficacia del giudicato compiutamente dispiegata, il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto ai motivi aggiunti, i ricorrenti sostenevano di conservare interesse, poiché l’adozione del nuovo piano non avrebbe caducato lo strumento approvato e solo un sopravvenuto provvedimento di approvazione avrebbe reso inutile la decisione. La tesi non è condivisa. Il Collegio applica il principio secondo cui la declaratoria ricorre quando l’atto impugnato ha cessato di produrre effetti per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, ovvero per l’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, richiamando Cons. Stato, sez. V, 21.02.2022, n. 1240.
Il sopraggiunto D.A. n. 090 del 23.10.2019 ha disposto l’adozione della proposta di Piano Paesaggistico dell’Ambito 9 «così come approvato con D.A. 6682 del 29 dicembre 2016 e con le modifiche di cui al verbale del 17.09.2019», recependo dunque il contenuto del piano anteriore. Da qui l’improcedibilità anche del ricorso per motivi aggiunti: la mancata impugnazione del nuovo atto di adozione non è decisiva, poiché l’interesse alla decisione è venuto meno per effetto del nuovo assetto.
Sul regime delle spese, l’esito in rito e la complessità della vicenda giustificano l’integrale compensazione. Il Collegio ribadisce tuttavia che il contributo unificato grava sulla parte soccombente ex lege, per un importo predeterminato, ed è sottratto alla potestà del giudice tanto quanto alla compensazione quanto alla determinazione dell’ammontare, richiamando Cons. Stato, sez. V, 15.02.2024, n. 1531. Da ciò l’obbligo di refusione a carico dell’Amministrazione resistente, in favore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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