Accesso agli atti e sopravvenuta carenza di interesse per superamento del diniego (TAR Molise n. 152 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto delle condizioni dell’azione è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, perché esse costituiscono i fattori ai quali la legge subordina l’esercizio dei poteri giurisdizionali. L’interesse al ricorso va identificato nel bisogno di tutela giurisdizionale e presenta i caratteri della concretezza e dell’attualità del danno; resta escluso quando sia strumentale alla definizione di questioni correlate a situazioni future e incerte perché meramente ipotetiche. L’astratta affermazione della parte circa il permanere del proprio interesse non esonera il giudice amministrativo dal dovere di verificarne l’effettiva sussistenza. In materia di accesso, il requisito dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 non è soddisfatto dalla pretesa ostensiva proiettata nella differita e condizionale prospettiva di un futuro procedimento ad evidenza pubblica.

Il Fatto

Le società cooperative ricorrenti avevano presentato istanze di accreditamento istituzionale rimaste senza riscontro. Il Tribunale, con precedenti pronunce, aveva dichiarato l’illegittimità del silenzio e nominato il Prefetto quale Commissario ad acta. Il funzionario delegato, con propri decreti del 14.11.2023, aveva rigettato le domande, pur riscontrando il possesso dei requisiti, per assenza di una pianificazione certa del fabbisogno assistenziale.

Le cooperative avevano quindi proposto reclamo e, con note del 27 e 28.11.2023, domandato l’accesso agli atti dei procedimenti commissariali. Formatosi il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, hanno impugnato tale diniego. Nelle more, nuovi decreti commissariali hanno concesso l’accreditamento, superando le determinazioni negative; l’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, mentre le ricorrenti hanno rivendicato un residuo interesse all’ostensione in vista di una futura procedura ad evidenza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il difetto delle condizioni dell’azione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, e cita sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 5010 del 28.11.2016. L’affermazione astratta della parte circa il permanere del proprio interesse non esonera il giudice dal doverne verificare la concreta sussistenza.

Quanto alla nozione di interesse al ricorso, il Tribunale si richiama all’Adunanza Plenaria n. 9 del 2014, che lo identifica nel bisogno di tutela giurisdizionale e lo esclude quando sia strumentale a situazioni future e incerte perché meramente ipotetiche, nonché alla Adunanza Plenaria n. 4 del 2018, che ne sottolinea i caratteri di concretezza e attualità.

Su questa base, il Collegio rileva che l’originario interesse ad accedere agli atti dei procedimenti commissariali è ormai venuto meno: i provvedimenti negativi sono stati superati dai sopravvenuti decreti di accreditamento, con conseguente improcedibilità dei reclami. Il diverso interesse rivendicato in corso di causa costituisce una riconfigurazione di quello iniziale e non possiede i requisiti dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990: si presenta ipotetico ed eventuale, proiettato su un futuro procedimento ad evidenza pubblica.

La conclusione è confermata dalla considerazione che, ove quella procedura venisse indetta, ogni interessato potrebbe allora avanzare una nuova domanda ostensiva sui documenti realmente utilizzati. I ricorsi, riuniti per connessione oggettiva, sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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