Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2436 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Incombe sull’Amministrazione resistente l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato nel titolo, secondo il principio dell’art. 2697 c.c., sicché la mera costituzione di stile non elide l’obbligo di dare esecuzione. Il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine perentorio e, in caso di persistente inottemperanza, nomina d’ufficio il commissario ad acta. Qualora il commissario sia individuato in un dirigente della stessa Amministrazione debitrice, allo stesso non spetta alcun compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso, notificato il 18 gennaio 2025 e depositato il giorno successivo, per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 681/23 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad attribuire in suo favore la carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00, oltre accessori come determinati dall’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994.

La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 27 maggio 2024 ed era passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dal Tribunale di Catania il 22 gennaio 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né documentare l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del presupposto oggettivo dell’azione, rilevando che la ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, riconducibile alla categoria dei provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette il giudizio di ottemperanza.

È stato poi scrutinato il profilo dei termini processuali. Il Tribunale ha ritenuto rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, c.p.a. quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione e, in ordine al deposito del ricorso, l’art. 87, comma 3, c.p.a.. Quanto all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997, è stata documentata la rituale notificazione al Ministero resistente.

Nel merito, il Collegio ha accertato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, non ha dedotto l’idoneità dello stesso all’esecuzione e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sussiste in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.

Conseguentemente, è stato ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha provveduto ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. alla nomina di un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio.

Sul compenso del commissario, il Tribunale ha escluso il diritto a qualsiasi emolumento, trattandosi di dirigente della stessa Amministrazione resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno è richiamata l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge Pinto ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme, secondo l’orientamento di plurimi precedenti (fra cui TAR Calabria n. 1706/2024, TAR Campania n. 5142/2024, TAR Sicilia n. 2621/2024 e TAR Sardegna n. 983/2023). Le spese sono liquidate per soccombenza, con distrazione a favore dei difensori anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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