Ampliamento in difformità da autorizzazione paesaggistica: no alla sanatoria postuma (TAR Toscana n. 144 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di intervento realizzato in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, l’accertamento di compatibilità paesaggistica postumo è ammesso solo nei casi tassativi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. Tra questi non rientra l’ipotesi in cui i lavori abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. La modestia dell’ampliamento è irrilevante, poiché la norma richiama l’aumento di superfici senza ulteriori specificazioni. Ove il diniego di sanatoria paesaggistica sia legittimo, le censure relative alla conformità urbanistica restano assorbite in ragione del carattere plurimotivato del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente presentava al SUEP del Comune di Pisa un’istanza di accertamento di conformità per un ampliamento eseguito su un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, in difformità da una SCIA del 2011. Dopo il preavviso di rigetto e le interlocuzioni procedimentali, il Comune respingeva l’istanza con un provvedimento fondato su duplice motivazione: da un lato escludeva l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004; dall’altro riteneva l’intervento contrastante con gli strumenti urbanistici vigenti.

Il ricorrente impugnava il diniego deducendo tre motivi: eccesso di potere e travisamento in ordine alle distanze dalla strada pubblica; riconducibilità dell’ampliamento (mq 2,38) ai limiti del cd. piano casa di cui alla L.R.T. n. 17/2009 e perdurante efficacia dell’autorizzazione paesaggistica del 2011; riconducibilità della difformità alla tolleranza del 2% ex art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001 e artt. 198, 200 e 206 della L.R.T. n. 65/2014. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il diniego poggia su una duplice motivazione: l’una relativa all’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, l’altra alla conformità urbanistica dell’opera. L’ampliamento è pacifico in atti; il ricorrente ne contesta solo la rilevanza sanzionatoria in ragione della modesta entità.

Il Tribunale richiama l’art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, che impone la rimessione in pristino salvo quanto previsto dal comma 4, e la lettera a) di quest’ultimo, che consente la sanatoria solo per i lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. La disposizione viene letta alla luce della ricostruzione operata dalla Corte costituzionale, sentenza n. 19 del 2024, che ha qualificato l’accertamento postumo come deroga tassativa alla regola della riduzione in pristino, dopo la riforma del 2006.

Su questa base il Collegio conclude che, a fronte di un aumento di superficie non assistito da previa autorizzazione paesaggistica, il Comune non avrebbe potuto dichiarare la compatibilità postuma dell’intervento. L’incremento di superficie è di per sé ostativo e la modestia dell’ampliamento non assume rilievo contrario, perché la norma richiama l’aumento di superfici senza specificazioni. La censura sull’asserita tolleranza del 2% e quella sulla perdurante efficacia dell’autorizzazione paesaggistica del 2011 restano superate dalla natura ostativa del dato plano-volumetrico.

Accertata la legittimità del diniego sul versante paesaggistico, il Tribunale dichiara assorbite le censure sulla conformità urbanistica. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Napoli, Sez. II, sentenza n. 6211 del 2024), il Collegio osserva che, nel caso di atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni espresse dall’Amministrazione è sufficiente a sostenere il provvedimento, con perdita di interesse all’esame delle altre doglianze. Il ricorso è pertanto complessivamente infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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